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Piemonte, dalla Lega nuova Pdl sul gioco: 'Salvi gli esercizi già autorizzati'

26 giugno 2020 - 10:22

Dopo le polemiche sul Ddl Omnibus, in Piemonte la Lega presenta una nuova Pdl sul gioco che tutela gli esercizi già autorizzati. Previsto il divieto di amusement per i minori di 18 anni.

Scritto da Fm
Piemonte, dalla Lega nuova Pdl sul gioco: 'Salvi gli esercizi già autorizzati'

Al consiglio regionale del Piemonte di oggi, 26 giugno, prosegue la discussione del disegno di legge Omnibus, comprensivo dell'emendamento presentato da alcuni esponenti della Giunta (gli assessori di Lega e Forza Italia) per l'eliminazione della retroattività della legge sul gioco varata nel 2016 e la tutela dei posti di lavoro del settore.

Un emendamento fortemente contestato dalle opposizioni,  e che ora "dovrebbe essere ritirato", come anticipa a Gioconews l'assessore Andrea Tronzano, proprio per consentire "in tempi rapidi" l'approvazione di una nuova proposta di legge sul tema, appena presentata dal consigliere leghista Claudio Leone, già firmatario di un'altra Pdl sullo stesso argomento, nel novembre 2019.

Quella nuova, "intitolata Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)" e consultabile integralmente a questo link, innanzitutto abroga la legge regionale del 2016 e salva “le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della disposizione”.
 
Il testo, assegnato in sede referente alle commissioni Commercio e Sanità e alla commissione permanente per la formazione e la cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, vieta la concessione di nuove autorizzazioni “nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere”.
Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2021, “non è consentita l'installazione e/o la presenza di apparecchi comma 6 negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro” mentre in quelli con superficie calpestabile compresa fra 20 e i 50 metri quadri “non è consentita l'installazione di più di due apparecchi”. Negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri “il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi”.
In tutti questi tipi di esercizi commerciali gli apparecchi “sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale dell'esercizio; i comuni nell'ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all'attività prevalente dell'esercizio”.
 
Limitazioni previste anche per l'esposizione di biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, che potrà continuare “esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale”. I criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito sono determinati con provvedimento della giunta regionale.

Il testo quindi include l'avvio di corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, e del personale ivi operante, da frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione e successivamente con cadenza biennale. Tali corsi sono “organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (Asl) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull'attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro”. Anche in questo caso sarà la Giunta, con propria deliberazione, a disciplina i corsi di formazione “definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative”.
 
 
Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni “sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge”.
 
Brutte notizie per gli operatori dell'amusement piemontesi. La proposta di legge di Leone infatti introduce il “divieto di utilizzo da parte dei minori i apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931”. Sulla scia di quanto già deciso negli anni scorsi da altre regioni. 
 
La Pdl quindi dà ampio spazio anche il contrasto al gioco patologico e a tutte le misure necessarie per attuarlo. Fra le sue finalità infatti figurano “la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; la diffusione e la divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo; il rafforzamento della cultura del gioco misurato, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco”.
 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio regionale è chiamato ad approvare, “su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online; interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ; la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza; campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse; l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco; interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i Comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (Asl), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore”.
 
 

La proposta di legge di Leone infatti introduce il “divieto di utilizzo da parte dei minori di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931”. Sulla scia di quanto già deciso negli anni scorsi da altre regioni.

La Pdl quindi dà ampio spazio anche il contrasto al gioco patologico e a tutte le misure necessarie per attuarlo.

Fra le sue finalità infatti figurano “la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; la diffusione e la divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo; il rafforzamento della cultura del gioco misurato, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco”.

 

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio regionale è chiamato ad approvare, “su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online; interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ; la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza; campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse; l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco; interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i Comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (Asl), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore”.

 

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