Pos in sala Vlt, a Rovigo sanzione annullata dalla giudice di pace

Scritto da Fm
La giudice di pace di Rovigo annulla sanzione della Polizia locale di Rovigo a una sala Vlt – difesa dall’avvocato Michele Busetti – per la messa a disposizione di un Pos.

Mettere a disposizione dei giocatori un dispositivo Pos attivo nelle adiacenze della cassa non significa agevolare il gioco.

Così la giudice di pace di Rovigo, nella sentenza con cui annulla integralmente l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Polizia locale della cittadina veneta a carico di una sala Vlt, difesa dall’avvocato Michele Busetti.

Per la giudice è infatti sproporzionata la sanzione di 4mila euro comminata per la presenza del Pos, visto che la normativa nazionale impone a tutti gli esercenti commerciali l’obbligo di accettare pagamenti tramite questo tipo di dispositivo e prevede multe in caso di rifiuto.

LE DUE VIOLAZIONI CONTESTATE

Nello specifico, la Polizia locale ha contestato sia alla società che gestiva la sala che al socio legale rappresentante la messa a disposizione dei giocatori di un dispositivo Pos attivo ritenuto integrare una pratica di agevolazione del gioco d’azzardo con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2mila e 6mila euro, come previsto dall’articolo 9 della legge regionale del Veneto per la prevenzione del gioco patologico.

Articolo che vieta “agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo” e “qualsiasi forma di agevolazione di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo”.

Inoltre, con un verbale successivo gli agenti hanno contestato il mancato rispetto delle fasce orarie di non utilizzo stabilite dalla delibera della giunta regionale del Veneto del 2019 – fasce orarie comprese tra le ore 7.00 e le ore 9.00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – essendo state trovate alle ore 18.36 tre persone intente a giocare agli apparecchi della sala Vlt.

I POS NON POSSONO ESSERE VIETATI

La giudice di pace nella sua sentenza menziona anche la pronuncia del Tar Veneto per cui i Pos non possono essere ricompresi fra i dispositivi vietati nell’ambito della legge regionale per il contrasto patologico. Quindi, dire che il semplice posizionamento vicino alla cassa integra una condotta di agevolazione del gioco d’azzardo rappresenta un’interpretazione che travalica detti limiti di tassatività e di ragionevole proporzionalità.

Dalla documentazione prodotta dagli opponenti poi è emerso che la società gestiva due distinte unità operative: l’una dedicata a sala slot Vlt e l’altra un’agenzia scommesse con annesso bar abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande.

Perciò, la presenza del terminale Pos all’interno della sala Vlt trovava giustificazione nella necessità di consentire agli avventori – che potevano transitare liberamente tra i due locali adiacenti – di pagare le consumazioni acquistate presso il bar annesso alla sala scommesse anche durante la permanenza nella sala slot.

NON SI POSSONO INTERROMPERE FORZATAMENTE PARTITE INIZIATE IN ORARIO

Anche con riferimento alla violazione delle fasce orarie regionali per il gioco è stata ritenuta fondata la censura proposta dalla difesa dalla società ricorrente.

La condotta degli avventori — consistente nella mera prosecuzione di partite iniziate prima dell’orario di interruzione — non integra la violazione contestata, la cui ratio è, come detto, quella di disincentivare l’accesso al gioco e non già di imporre l’interruzione forzosa di sessioni di gioco già in corso”, si legge nella sentenza.

Per la giudice di pace la ratio della deliberazione della giunta regionale del Veneto è quella di impedire che nuovi soggetti accedano al gioco nelle fasce orarie ritenute a maggior rischio di manifestazione della dipendenza e non già quella di interrompere coattivamente partite già iniziate prima dell’entrata in vigore della fascia di interruzione.

Nel caso di specie gli opponenti hanno dedotto e articolato prova testimoniale sul punto che i tre avventori presenti all’interno della sala alle ore 18.26 erano entrati ben prima delle ore 18.00 e che le partite erano in corso.

IL COMUNE DI ROVIGO DOVRÀ PAGARE LE SPESE

Il Comune di Rovigo nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, quindi la giudice ne ha dichiarato la contumacia.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e il mancato deposito degli atti del procedimento sanzionatorio quindi ha determinato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’amministrazione stessa, impedendo al giudice di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato.

L’amministrazione comunale è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti.

Nella foto: l’avvocato Michele Busetti – Crediti fotografici © Federico Nardelli – Walden photo studio