Tar Lazio: ‘Sola Scia basta per una slot, no a cancellazione del Ries’

Scritto da Fm
Il Tar Lazio accoglie il ricorso del titolare di una rivendita di tabacchi contro la cancellazione dal Ries disposta dall’Agenzia dogane e monopoli.

Per gli apparecchi da gioco non si applica il regime autorizzatorio aggravato proprio delle scommesse. Basta la licenza ex articolo 86 del Tulps (e non serve la licenza ex articolo 88).

A riaffermare tale principio sono i giudici del Tar Lazio in una sentenza con cui danno ragione al titolare di una società contro la cancellazione dal Ries – Registro degli operatori di gioco disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per aver trovato una slot nel suo locale.

Secondo l’Amministrazione la Scia – Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso presentata dal ricorrente, relativa a una rivendita di tabacchi e di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non alcoliche già esistente, non sarebbe stata idonea a integrare il presupposto dell’articolo 86 Tulps e quindi la slot sarebbe fuorilegge.

I MOTIVI DI RICORSO ACCOLTI DAL TAR

Di diverso avviso il tribunale amministrativo capitolino, che ha accolto i motivi di ricorso presentati dal titolare della rivendita.

Il ricorrente ha presentato controdeduzioni e una nota del Comune che confermava la validità della Scia.

Per lui la Scia, nella parte in cui si fa riferimento anche all’attività di vendita di alimenti e bevande non alcoliche, sarebbe idonea ad assolvere la funzione di licenza ex articolo 86 Tulps, con conseguente illegittimità del diniego opposto da Adm.

Per il ricorrente inoltre il provvedimento sarebbe illegittimo perchè l’Amministrazione avrebbe omesso di verificare in concreto le modalità di esercizio (vendita connessa al consumo), travisando la natura dell’attività e fondando il provvedimento su una qualificazione meramente formale e non sostanziale della Scia.

LA SENTENZA

Una volta accertato che l’esercizio è legittimamente autorizzato – mediante Scia – anche alla vendita di alimenti e bevande, “deve ritenersi integrato il presupposto sostanziale richiesto dall’art. 86 Tulps, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’attività”, sottolinea il Collegio.

I giudici amministrativi quindi puntano l’attenzione sulla “carente istruttoria svolta dall’Amministrazione e nel conseguente travisamento della reale portata della Scia presentata dal ricorrente”.

Secondo loro, Adm non ha considerato gli esiti del contraddittorio procedimentale, nel corso del quale il ricorrente ha fornito adeguata documentazione idonea a chiarire la natura effettiva dell’attività esercitata.

“RICOSTRUZIONE MERAMENTE FORMALE E PARZIALE DA PARTE DI ADM”

In particolare, risulta agli atti che il Comune, ente competente in materia di ricezione e gestione della Scia, ha attestato espressamente che la segnalazione di subentro abilita il ricorrente anche allo svolgimento di attività di vendita di alimenti e bevande non alcoliche.

Ne discende, conclude il Tar, che Adm ha fondato il proprio operato su una “ricostruzione meramente formale e parziale, omettendo di considerare elementi istruttori decisivi ai fini della qualificazione dell’attività, in violazione dei principi di completezza e adeguatezza dell’istruttoria”.




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