Preu e canoni gioco non versati, Cassazione conferma condanna per peculato

Scritto da Fm
La Cassazione conferma sentenza della Corte di appello di Messina e condanna per peculato società di gestione del gioco online che non ha versato Preu e canone Adm.

Non c’è “nessuna giustificazione” per la condotta di appropriazione di cui si è resa autrice la società e per essa i suoi due amministratori.

Lo sancisce la Corte di cassazione nella pronuncia con cui conferma la sentenza emessa nel 2025 dalla Corte di appello di Messina che li ha condannati per il delitto di peculato per non avere provveduto al versamento della somma complessiva di 208.857,49 euro dovuta al concessionario a titolo di Preu – Prelievo erariale unico e di canone Adm.

I due ricorrenti – il legale rappresentante e l’amministratore di fatto di una società di gestione del gioco online – hanno in particolare contestato il reato di peculato, poiché il prelievo forzoso è stato “posto a carico dei gestori solo per effetto della legge del 28 dicembre 2015i n. 208, non applicabile nel caso de quo trattandosi di disposizione normativa intervenuta successivamente ai fatti in contestazione”.

Ma per la Cassazione il loro ricorso è complessivamente infondato e perciò va rigettato.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

I giudici difatti evidenziano che la legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto il “prelievo forzoso” da 500 milioni di euro, una misura straordinaria per ridurre i guadagni della filiera, e che la legge di Stabilità per il 2016 non ha modificato tale assetto normativo, confermando che il prelievo dovesse rimanere a carico dell’intera filiera.

Diversi dal prelievo forzoso devono considerarsi il Preu e il canone Adm: il primo grava sul giocatore ed è versato dal gestore; il secondo sul concessionario, ma solitamente caricato come costo sugli altri operatori della filiera.

I giudici del merito, si legge nella sentenza della Cassazione, hanno congruamente rilevato che la società, in qualità di gestore del gioco telematico, fosse obbligata a versare ai rispettivi concessionari “l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato, al netto delle vincite pagate”.

Non avendolo fatto, nonostante l’invio di svariate diffide, deve ritenersi configurato il reato di peculato visto che “il denaro incassato dai gestori per il tramite degli apparecchi da gioco, inclusa la quota destinata al Preu, appartiene alla Pubblica Amministrazione fin dal momento della riscossione”.

Infine, ad ulteriore supporto delle decisioni dei giudici, viene rimarcato che la condotta dei due soci risale al mese di gennaio del 2016, quando “il quadro normativo era già sufficientemente chiaro quanto all’obbligo di pagamento a carico delle società di gestione dei giochi telematici”.

Nella foto: la Corte di cassazione – Crediti fotografici © Sergio D’Affitto / Wikipedia