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Tar Liguria: 'Raccolta scommesse, necessarie concessione e autorizzazione Tulps'

05 ottobre 2018 - 14:51

Il Tar Liguria ribadisce che per svolgere l'attività di raccolta scommesse sono necessarie concessione rilasciata dal Mef e autorizzazione Tulps.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Raccolta scommesse, necessarie concessione e autorizzazione Tulps'

 

“Il Consiglio di Stato ha confermato che è compatibile con il diritto comunitario il cosiddetto sistema concessorio-autorizzatorio del 'doppio binario', che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza (Cons. di St., III, 20.4.2015, n. 1992; nello stesso senso già id., 27.11.2013, n. 5672; da ultimo cfr. id., III, 10.8.2018, n. 4905)”.

 

Lo ricorda il Tar Liguria nel respingere il ricorso del rappresentante legale di una società contro il diniego della questura di Savona alla richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps per l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica presso un centro trasmissione ed elaborazione dati di  Loano e l'ordine di immediata cessazione dell’attività di raccolta di scommesse svolta per conto di una società di diritto maltese priva di concessione per operare in Italia.

 

Per i giudici sono “del tutto estranee al presente giudizio, che riguarda un diniego dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps, tutte le questioni che concernono – a monte - le gare per l’ottenimento della concessione od il loro rifiuto (gare che, peraltro, sono indette da un’amministrazione statale diversa da quella dell’Interno, unica evocata nel presente giudizio), sotto i profili del numero delle concessioni messe a gara, delle distanze tra i concessionari e delle posizioni di privilegio impropriamente riservate ai concessionari storici, questioni che avevano dato luogo alla giurisprudenza comunitaria impropriamente citata a sostegno del ricorso (segnatamente, le sentenze Cgue, 6.3.2007, n. 338/04, Placanica e Cgue, IV, 16.2.2012, n. 72/10, Costa e Cifone)”.

 

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