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Cessione rete, Cassazione: 'Centri scommesse, verificare requisiti'

27 febbraio 2017 - 11:58

La Cassazione annulla i sequestri di alcuni centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione e rinvia al merito ai tribunali ordinari.

Scritto da Redazione
Cessione rete, Cassazione: 'Centri scommesse, verificare requisiti'

 "Il giudice di merito è tenuto, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell'art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all'operatore straniero".

Questo il principio con cui la Cassazione ha annullato rinviando al giudice di merito dei tribunali di Agrigento, Cosenza, Cuneo, Potenza e Verona, le ordinanze di sequestro delle apparecchiature emesse a carico di centri scommesse operanti per conto di bookmaker stranieri come Betn1, Betsolution4u, Centurionbet e Stanleybet.

"La questione dell'art. 88 Tulps resta assorbita, perché il ricorrente ha dimostrato di aver presentato istanza di rilascio (comunicazione) dell'autorizzazione alla luce del nuovo quadro normativo a seguito della cosiddetta legge di Stabilità 2015 su cui la Questura non pare abbia provveduto. Al proposito, il Ministero dell'Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015 che il procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14 è testualmente finalizzato al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 Tulps, titolo che va rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di regolarizzazione da parte dell'Agenzia. Ha precisato, però, che per non poche Questure tale autorizzazione ha evidente natura straordinaria e potrebbe tradursi in un numero di istanze tali da rendere oggettivamente difficile o impossibile la loro definizione nel termine stabilito, legittimando in tali casi l'applicazione delle esimenti; d'altra parte ha aggiunto, trattandosi di esercizi di raccolta delle scommesse già in attività non paiono configurabili profili di danno in caso di adozione del provvedimento finale oltre il termine predetto.
Nel contesto della medesima circolare ha anche dettato delle regole per l'eventuale verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi riguardanti il locale nel quale l'attività viene svolta che rimangono fermi sia pure con alcune precisazioni. Tali sopravvenienze andranno apprezzate dal Giudice di merito, perché
anche l'Autorità amministrativa dovrà confrontarsi con il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale", si legge nella sentenza.
 

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