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Cassazione: 'Ctd, dopo sanatoria decade sequestro preventivo'

15 febbraio 2016 - 12:37

Per la Corte di Cassazione, un Ctd SKS365 sanato può continuare ad operare anche se prima era stato messo sotto sequestro.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Ctd, dopo sanatoria decade sequestro preventivo'

 

"Dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell'anno
2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse - ed indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta da questa Corte in sede comunitaria - il ricorrente potrà legittimamente svolgere l'attività in essere, per cui la libera disponibilità delle apparecchiature sequestrategli dal Gip non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati".

 

 Con questa motivazione i giudici della Corte di Cassazione hanno annullato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto dal titolare di un Ctd contro l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata che aveva disposto il sequestro di computer, modem, monitor, tastiere e stampanti, nonché materiali da gioco, tutti relativi all'attività di scommesse online che lo stesso esercitava sotto l'insegna 'SKS365', priva di concessione statale.


Nel frattempo, però, la situazione è cambiata e la società SKS365 ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione disposta dalla legge di Stabilità 2015.

 
"Ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati", ricordano i giudici della Corte di Cassazione. "Ebbene, nel caso che occupa, l'attività di raccolta scommesse svolta dal ricorrente per conto della società SKS365 deve ritenersi - ad oggi - legittimamente esercitata, sì da doversi annullare il vincolo reale in esecuzione".
 
 

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