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Bando scommesse: Aams "Garanzie per un totale di 60mila euro"

01 ottobre 2012 - 13:40

Ulteriori chiarimenti sono stati pubblicati da Aams in relazione al bando di gara per l’assegnazione di 2000 nuovi negozi ippici e sportivi. “Il requisito della capacità economico-finanziaria, così come gli altri requisiti e condizioni, deve essere mantenuto dalla società che partecipa alla selezione per tutta la durata della concessione aggiudicata, direttamente o tramite la società controllante, secondo quanto prescritto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione.

Scritto da Redazione GiocoNews

La data di scadenza delle concessioni cosiddette “rinnovate” dopo il periodo di proroga tecnica, previsto dall’articolo 10, comma 9-novies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, e quindi di definitiva inibizione della raccolta verrà comunicata da AAMS ai soggetti interessati una volta accertate le specifiche situazioni di fatto (mancata partecipazione alla gara, esclusione dalla selezione per assenza dei requisiti, mancata aggiudicazione dei diritti, mancata stipula della convenzione, ecc.).

Tutti i documenti richiesti devono essere presentati in formato cartaceo.

Il CD-ROM richiesto deve contenere un file dove il candidato deve registrare i propri dati identificativi e l’offerta economica, seguendo le istruzioni riportate nel documento “Specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico”.

Inoltre, l’offerta economica registrata sul file deve essere presentata anche in formato cartaceo, seguendo le istruzioni riportate nel documento “Istruzioni stampa offerta economica D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012”. Per richiedere supporto circa la compilazione del file è disponibile un servizio di assistenza telefonica attraverso il Numero verde 800217213 per le chiamate nazionali e +39 0650787167 per le chiamate dall’estero, come indicato sul sito.

Dovranno essere prodotte una o più garanzie provvisorie per un totale di euro 60.000,00.

Il totale dei ricavi è quello derivante dall’attività di operatore di gioco, che si intende riferita alla raccolta di una o più delle tipologie facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da AAMS. Analoghe le definizioni n. 29 e n. 38 del nomenclatore unico.

Il “bilancio sociale” a cui fa riferimento l’articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di convenzione è quello indicato all’articolo 2423, comma 1, del Codice Civile.

 

L’accertamento della commissione dell’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, causa di esclusione dalla procedura selettiva o di diniego di stipula della convenzione di concessione, è rimesso, a seconda delle fasi della procedura di selezione, alla Commissione di gara o all’Amministrazione concedente, le quali valutano e motivano la sussistenza delle fattispecie concrete che possano, per la gravità, per l’incidenza sull’oggetto del contratto o per il comportamento dell’autore, escludere l’affidabilità del concorrente/aggiudicatario.

 

Deve comunque essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante della società partecipante alla gara avente il contenuto prospettato nel quesito (inesistenza di partecipazioni superiori al 2%).

 

Non essendo preventivabile la data di effettiva stipula della convenzione, e quindi il periodo di utilizzabilità della garanzia da parte dell’Amministrazione, si ritiene sufficiente la data ultima di efficacia della convenzione.

 

La risposta è affermativa ove vengano rispettati i limiti di cui all’articolo 9, comma 2, D.D. 22 gennaio 2010, che disciplina i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., nonché le prescrizioni delle regole tecniche della procedura selettiva in corso.

L’ubicazione del nuovo negozio aggiudicato è rimessa alle scelte imprenditoriali del concessionario, senza alcuna limitazione su base territoriale.

 

L’articolo 15, comma 1, lettera d), dello schema di convenzione impone al gestore del negozio l’utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario per le operazioni di raccolta, presupponendo l’avvio ex novo dell’attività. Nulla vieta che nel caso prospettato, su accordo delle parti, siano utilizzate le apparecchiature già nella disponibilità del gestore, ove conformi alle regole dettate dai documenti della gara.

 

L’articolo 15, comma 1, lettera d), dello schema di convenzione impone al gestore del negozio l’utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario per le operazioni di raccolta, presupponendo l’avvio ex novo dell’attività. Nulla vieta che nel caso prospettato, su accordo delle parti, siano utilizzate le apparecchiature già nella disponibilità del gestore, ove conformi alle regole dettate dai documenti della gara.

 

I procedimenti in corso non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva di gara ai sensi del paragrafo 4.1, lettera e), delle regole amministrative, fermo restando il seguito delle contestazioni effettuate. Lo costituiscono, invece, le violazioni gravi definitivamente accertate, a seguito dei giudizi intervenuti, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, tra cui rientra l’imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504/1998 ed al successivo D.L. n. 78/2009, sempreché d’importo superiore al limite indicato dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

L’ipotesi contemplata applica nel settore specifico dei giochi pubblici l’analogo disposto di cui all’articolo 21-quinquies della L. n. 241/1990, che rimette alla parte pubblica l’individuazione delle specifiche cause che, con riferimento a fattispecie concrete, possono dar luogo alla revoca della concessione.

 

La causa di decadenza di cui all’articolo 23, comma 2, lettera k), dello schema di convenzione fa riferimento alle ipotesi, non determinabili a priori, in cui il candidato abbia subito contestazioni da parte degli uffici di AAMS o di altri organi di controllo per violazione della normativa che disciplina i presupposti, le regole e le modalità di esercizio delle tipologie di gioco pubblico lecito, valutabili da AAMS, con riferimento alle fattispecie concrete, alla gravità e reiterazione delle infrazioni, alle modalità di commissione ed all’incidenza sulle attività oggetto dell’affidamento.

 

I depositi cauzionali in numerario vengono costituiti tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio. Le modalità di versamento (codice IBAN del conto di Tesoreria) vengono indicate al momento dell’apertura del deposito. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.rgs.mef.gov.it.

 

L’idonea documentazione attestante i poteri di sottoscrizione degli atti previsti dalla procedura di selezione può essere costituita, a titolo esemplificativo, da una delibera societaria, da un atto costitutivo sociale o da un certificato camerale, purché aggiornati, da una procura notarile generale o speciale dalle quali si evinca chiaramente il potere di sottoscrizione degli atti relativi alla procedura.

 

L’art. 1, comma 78, lett. b), punto 11, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) impone ai concessionari aggiudicatari delle gare per l’esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici di trasmettere ad AAMS, entro quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione, la documentazione attestante l’avvenuta certificazione di qualità dei propri Sistemi di gestione aziendale in modo conforme alle norme dell’Unione europea. Si precisa a tale riguardo che sono da intendersi facenti parte dei Sistemi di gestione aziendale tanto i processi produttivi adottati quanto quelli di supporto per la gestione amministrativo-contabile dell’azienda.

Per quanto concerne la certificazione di qualità dei processi produttivi e organizzativi volti alla gestione dei giochi, il paragrafo 2.6 delle regole tecniche prevede, per il concessionario:

− l’obbligo di trasmettere ad AAMS non solo la relativa certificazione di qualità, ma anche la documentazione descrittiva del sistema di qualità adottato;

− l’obbligo di trasmettere la medesima documentazione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, qualora il concessionario avesse già attivato il sistema di qualità prima della stipula, oppure, se ciò non fosse, entro trenta giorni dalla data di avvenuta certificazione.

 

L’articolo 5, comma 1, lett. b), dello schema di convenzione deve pertanto intendersi riferito esclusivamente ai sistemi di supporto di tipo amministrativo-contabile, per i quali resta quindi il solo obbligo di trasmettere ad AAMS l’avvenuta certificazione entro quattro mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.

Per quanto riguarda, infine, le norme dell’Unione europea cui fare riferimento per la certificazione prescritta, si fa presente che i requisiti richiesti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità sono quelli definiti dalle norme ISO 9001. Tali requisiti sono applicabili a qualsiasi sistema di gestione aziendale che possa essere descritto attraverso processi, e quindi anche al sistema amministrativo-contabile.

La dislocazione territoriale attuale, su base comunale, della rete di raccolta dei giochi pubblici è pubblicata nel documento Distribuzione punti vendita per comune 2009-2012 (in allegato ai presenti “Chiarimenti”). L’indicazione dei dati relativi ai volumi della raccolta distinti per concessione non sono pubblicabili, sia perché non significativi ai fini della conoscenza del mercato, una volta conosciuti i dati globali delle categorie di concessionari, sia per intuibili motivi di tutela della riservatezza in assenza di una norma che ne dia facoltà all’Amministrazione. Nel documento Distribuzione raccolta regionale 2011-2012, in allegato ai presenti chiarimenti, è comunque disponibile una tabella riportante la raccolta dei concessionari in esercizio, distinta su base regionale.

Non possono essere neppure comunicate dettagliate informazioni circa i CTD collegati ad operatori esteri, trattandosi di fenomeni, allo stato, irregolari e, per ciò stesso, mutabili, la cui repressione spetta agli organi di controllo a ciò preposti.

I dati relativi alle altre categorie di operatori (punti di commercializzazione, ecc.), in quanto afferenti a contratti stipulati tra le parti private, non sono nella disponibilità di AAMS.

Si rammenta, infine, che la partecipazione alla procedura selettiva, con l’assunzione degli obblighi convenzionali conseguenti, è rimessa alle autonome scelte imprenditoriali dei soggetti interessati, i quali, peraltro, in quanto operatori di gioco da più anni, dovrebbero avere sufficiente esperienza del comparto economico di riferimento”.

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