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I giudici di La Spezia: 'Betuniq esclusa in maniera non giustificata dal bando scommesse'

10 giugno 2014 - 07:39

“Le ragioni poste a fondamento del diniego alla partecipazione alla gara pubblica della Uniq Group LTD si pongono in contrasto con i principi di cui agli artt 43 e 49 del Trattato CE”.

Scritto da Gt
I giudici di La Spezia: 'Betuniq esclusa in maniera non giustificata dal bando scommesse'


Il Tribunale del riesame di La Spezia, con ordinanza del 9 giugno 2014 sancisce la illegittima esclusione dal bando per la Betuniq. Entra nel merito del motivo di esclusione dal bando di gara evidenziando che la ragione della mancata ammissione della Uniq Group Ltd è da rinvenire nella mancanza di una seconda attestazione di solvibilità da parte di un diverso istituto di credito , e non in pregio di un motivo imperativo di interesse generale. Di conseguenza, la sua esclusione appare non giustificata .
Il ragionamento del Tribunale del riesame giunge a considerare sussistente una vera e propria discriminazione della società Uniq Group Ltd dovuta ad una valutazione adottata sulla base di criteri non propriamente trasparenti. La difesa del centro Betuniq discussa in aula di Consiglio dall’avv. Domenico Neto, ha messo in luce le evidenti carenze del sistema concessorio italiano non fermandosi alla illegittimità del bando di concessione del 2012 , che allo stato si trova al vaglio per la sua legittimità in Corte di Giustizia, ma soprattutto il motivo che ha escluso la partecipante dalla gara .
Il Tribunale del Riesame di La Spezia , accogliendo le motivazioni proposte ha sottolineato che il motivo specifico della mancanza di una referenza bancaria non può non essere considerato illegittimo. Da tempo ormai la difesa legale della Betuniq in campo amministrativo e penale evidenziava la peculiarità della propria posizione , e ad oggi pochi Tribunali hanno sancito la effettiva validità della tesi difensiva .
Il complesso provvedimento del Collegio del Riesame, attraverso una attenta disamina della situazione “soggettiva” e delle condizioni createsi nella procedura di gara , ha statuito che ”la ragione della mancata ammissione della Uniq Group Ltd alla partecipazione alla gara di cui al bando del 31.07.2012 è da rinvenire nella mancanza di una seconda attestazione di solvibilità da parte di un diverso istituto di credito ( la Uniq Group , aveva tempestivamente informato l’AAMS in ordine alla circostanza che la stessa operava a Malta attraverso conti correnti con un’unica banca e che pertanto si trovava nella impossibilità di allegare una seconda attestazione di altro istituto di credito).
Continuando il ragionamento, ha altresì ritenuto “ che, ai fini della prova della capacità economica e finanziaria del soggetto che intende svolgere in Italia, l’attività di accettazione e raccolta di scommesse, la previsione di una seconda attestazione da parte di un diverso istituto di credito appare (oltre che seriamente non perseguibile se, come nel caso di specie, l’operatore economico ha istituito rapporti commerciali con un unico istituto bancario), anche non indispensabile , avuto riguardo al fatto che la solvibilità di un operatore commerciale si misura , ragionevolmente , sulla base della qualità delle referenze e non già della quantità delle attestazioni (appare peraltro del tutto arbitraria la fissazione di un numero di certificazioni da parte dell’AAMS che, nel caso , si è fermata a due ma ben poteva-in astratto-richiederne anche in un numero superiore).
A questo punto “rileva come, significativamente , nel settore degli appalti pubblici ( e quindi in una situazione del tutto assimilabile a quella che ci occupa), il TAR Lazio ed il Consiglio di Stato quale giudice di appello, hanno affermato ( v. sent. Cons di Stato 22.04.2002 n 2183) come “una pluralità di referenze non risultasse proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante , fosse eccessiva rispetto alla modesta entità dell’importo a base d’asta e comunque inidonea a fornire in concreto maggiori garanzie all’ente”,  giungendo alla conclusione che “ che l’esclusione della partecipazione della Uniq Group Ltd dalla gara del 31.72012 appare non giustificata sulla base dei motivi addotti a fondamento della decisione dell’AAMS e che, conseguentemente , tale esclusione si deve ritenere discriminatoria in danno della società maltese, oltre che adottata sulla base di criteri privi del requisito di certezza e trasparenza, non motivabile dal fine di evitare il rischio di infiltrazioni della criminalità del settore e, comunque , non proporzionata al raggiungimento dello scopo (peraltro condivisibile) di consentire l’esercizio dell’attività di cui si discute da parte di soggetti solvibili….non possono costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 4 L 401/1989”. 
Grande soddisfazione da parte della Società maltese per l’affermazione da parte di un autorevole Voce , in merito al proprio diritto di operare legittimamente sul territorio italiano in ragione della effettiva discriminazione subita . La partecipazione al bando, di per sé dubbio , e la discriminazione per l’illegittima esclusione della società , dovuta ad un motivo che non concerne la sicurezza e l’ordine pubblico , fanno venire meno il fumus del reato ipotizzato portando all’accoglimento del riesame e al dissequestro del materiale informatico del centro Betuniq .

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