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Tribunale Santa Maria Capua Vetere dissequestra Ctd per esclusione bando scommesse

22 luglio 2014 - 11:06

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in composizione collegiale accoglie l’appello avanzato dal titolare del Ctd BetuniQ, disponendo l’immediata restituzione di quanto in sequestro.

Scritto da Redazione
Tribunale Santa Maria Capua Vetere dissequestra Ctd per esclusione bando scommesse

“Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento a livello comunitario l’accoglimento del gravame anche per la societá Uniq group Limited è inevitabile”- cosí nella sentenza i giudici motivano- “si discute di un operatore comunitario che finora non ha potuto avere accesso al mercato poiché la Uniq Group Ltd si è costituita nel 2010, successivamente dunque al bando del 2006 e comunque avrebbe dovuto rinunciare a svolgere attivitá di raccolta scommesse in via transfrontaliera ed in ogni caso allocare le proprie agenzie ad una certa distanza da quelle appartenenti ai concessionari “storici”. Solo nel Luglio 2012 è stato emesso un nuovo bando di gara , al quale Uniq group Ltd ha partecipato, senza tuttavia aggiudicarsi la concessione. Bando contenente non dissimili disposizioni limitative all’accesso al mercato ( si consideri tra le varie censure, la minore durata –anni tre- delle nuove concessioni…) motivo per cui è stato impugnato dalla stessa, oltre che dai principali bookmakers esteri, ed il Consiglio di Stato, in sede di appello nel procedimento riguardante l’impugnativa del bando da parte di uno di essi, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea, al fine di verificare la compatibilitá con i principi comunitari delle previsioni del bando di gara proprio con riferimento alla limitata durata delle nuove concessioni (sentenza del 20 agosto 2013)”.

Attraverso un excursus della normativa, i Giudici rilevano infatti che l’art 88 Tulps prevede che, per operare in tale settore siano necessari una concessione rilasciata dai Monopoli di stato e un’autorizzazione di polizia, revocabile, che viene negata per chi abbia subito condanne a determinati delitti o pene. Fino al 2002 , nel caso però il concessionario fosse stato una società di capitali, non poteva questo avere accesso al mercato italiano poiché la materia era ed è di appannaggio esclusivo statale . “Mentre la posizione del Tulps – scrivono i giudici - era chiaramente orientata a vietare le scommesse in funzione di tutela dell’ordine pubblico, la successiva preoccupazione del legislatore italiano di preservare il monopolio statuale in materia di giochi e scommesse , risponde all’assai terrena necesità di garantire le entrate erariali ovvero di incrementarle… La questione non è di poco poiché da un lato l’ordine pubblico rappresenta il solo parametro alla luce del quale il giudice nazionale può denunciare il Trattato istitutivo dell’Eu e non darvi applicazione : dall’altro, il Trattato istitutivo Ue garantisce nello spazio europeo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali , con norme che la Corte Europea di Giustizia definisce fondamentali per la Comunità, con il conseguente corollario che <<è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza , a detta libertà ( ex multis sent. CGE 13.12.1989 Ferries c/Francia causa C49/89)”.

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