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Scommesse e Ctd: il tribunale di Rimini applica la sentenza Laezza e sequestra

30 luglio 2016 - 06:08

Secondo il tribunale locale, il bookmaker Stanleybet non risulterebbe discriminato dal Bando Monti.

Scritto da Alessio Crisantemi
Scommesse e Ctd: il tribunale di Rimini applica la sentenza Laezza e sequestra

Il tribunale del Riesame di Rimini ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo delle strutture informatiche collocate all'interno di un esercizio commerciale targato Stanleybet. Il Collegio - con un'ordinanza depositata lo scorso 15 luglio - ha di fatto applicato la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul 'caso (del 28 gennaio 2016), evidenziando che la stessa non ha affatto rilevato né il contrasto tra la normativa della cosiddetta 'Gara Monti' e i principi europei né asserite discriminazioni ai danni della società Stanleybet.

 

Esaminando la genesi e il reale contenuto della clausola di cui all'art 25 dello schema di convenzione del Bando Monti, il Tribunale osserva che la stessa previsione era stata impiegata nella legge di Stabilità del 2011 e mirava ad evitare che un concessionario decaduto potesse continuare a raccogliere scommesse illecitamente, continuando a sfruttare la struttura che aveva allestito sotto l'egida dei Monopoli.

La clausola ha carattere facoltativo, residuale e non discriminatorio in quanto l'obbligo di cessione in capo ai concessionari si configura soltanto nel caso in cui l'Amministrazione concedente ritenga sussistenti i presupposti per esercitare la facoltà prevista e per il tempo dalla stessa stabilito. La previsione non opera automaticamente e in via necessaria bensì solo in caso di cessazione anticipata e patologica del rapporto contrattuale, indistintamente rispetto a tutti i partecipanti. E' rispettato il principio di parità di trattamento in quanto anche i concessionari esistenti alla data del nuovo Bando di gara 'Monti', erano assoggettati alla medesima previsione normativa in virtù della disposizione della legge di stabilità del 2011.

I PROFILI EUROPEI - Il carattere restrittivo dei principi europei della previsione trova la propria giustificazione nell'interesse preminente di garantire la continuità dl servizio pubblico costituito dalla raccolta di scommesse per conto dello stato. L'obbligo in oggetto, facendo fronte ad una carenza anche improvvisa del servizio pubblico di raccolta delle scommesse, con conseguente riflesso sul presidio di ordine pubblico e sicurezza nella zona territoriale in cui era assicurata la raccolta di gioco in concessione statale, persegue un obiettivo legittimo.

Rispetto al requisito di proporzionalità, nulla consente di concludere che l'obbligo in questione rappresenti un requisito insormontabile per un operatore affidabile che desideri intraprendere l'attività di raccolta delle scommesse. Il Collegio, in particolare, rileva che in assenza di dati sul fatturato della società operante da anni sul mercato, occorre chiedersi se la vera causa della mancata partecipazione di Stanleybet alla gara non risieda in una scelta del tutto economica ed eventualmente opportunistica.
PROFITTI REALIZZATI CON CTD - Tenendo presenti tutti i dati del caso concreto, il suddetto requisito appare rispettato poiché la società è attiva da circa 15 anni sul territorio italiano tramite i propri Ctd ragion per cui è possibile affermare che la stessa ha già tratto profitto dai propri investimenti senza che la clausola in oggetto possa, seppur astrattamente rivestire alcuna apprezzabile incidenza sugli stessi. L'entità dell'arco temporale trascorso dall'inizio dell'esercizio dell'attività da parte della società consente di ritenere ampiamente ammortizzati i beni materiali ed immateriali che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, già alla data di avvio della procedura di gara del 2012 e, a maggior ragione, alla data della scadenza naturale delle concessioni assegnate (giugno 2016). Il Tribunale non ha quindi ravvisato i presupposti per la disapplicazione della norma incriminatrice (di cui all'art 4 comma 4 bis legge 401/8).

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