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Tar Puglia: 'Gap, scommesse vietate quanto gli apparecchi da gioco'

25 maggio 2018 - 13:28

Per il Tar Puglia, in tema di Gap la pratica delle scommesse può essere dannosa al pari dell’utilizzo di apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Gap, scommesse vietate quanto gli apparecchi da gioco'

 

"In base al rilievo che dalla legislazione statale si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi 'sensibili', non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale: la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione, pertanto, non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute".

A ribadirlo è il Tar Puglia nella sentenza con cui respinge il ricorso avanzato dal titolare di un'agenzia di scommesse contro Comune di Aradeo (Le), Questura di Lecce, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento del provvedimento che ha disposto l'inibizione dell'attività di raccolta del gioco nel suo locale sito in quanto ubicato in un raggio inferiore a cinquecento metri da diversi "luoghi sensibili", individuati ai sensi della legge regionale vigente sul Gap: due impianti sportivi, una scuola elementare e l'oratorio di una parrocchia.


I giudici hanno bocciato i motivi di ricorso presentati secondo cui nella normativa della Puglia sul Gap si rileverebbe "l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 L.R. n. 47/13, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 97 Cost. In particolare, ad avviso del ricorrente, l’estensione del divieto distanziometrico anche ai centri di scommesse ippiche e sportive, oltre che a quelli di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 Tulps, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, intaccando anche la libertà di impresa. Ciò in quanto nelle scommesse ippiche e sportivi da un lato sarebbero rinvenibili profili di abilità assenti invece nell’utilizzo degli apparecchi da gioco, e sotto altro profilo vi sarebbe la prudente e diretta attività di intermediazione svolta dal personale nel riguardi dei consumatori-giocatori, assente invece nell’utilizzo di apparecchi da gioco".
 

Per il Tar, infatti, "per quel che attiene alla denunciata irragionevolezza (art. 3 Cost.), la stessa deve senz’altro ritenersi insussistente, posto che la salute di fasce deboli della popolazione è suscettibile di essere minata sia dall’utilizzo di apparecchi da gioco, sia da scommesse ippiche e sportive".
 
 
 

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