skin

Tar Calabria: 'Mancanza buona condotta, no licenza per scommesse'

04 luglio 2019 - 14:52

Il Tar Calabria conferma diniego licenza per raccolta di scommesse ad esercente gravata da precedenti penali, così come il marito, il fratello e il suocero.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Mancanza buona condotta, no licenza per scommesse'

“Nel caso in esame, dalle risultanze del procedimento attivato su istanza di parte sono emersi elementi che, del tutto ragionevolmente, hanno indotto il Questore di Reggio Calabria a negare il rilascio della richiesta autorizzazione. Tali elementi sono indicati analiticamente nel provvedimento impugnato, che pertanto è esente dal dedotto vizio di carenza di motivazione. Le circostanze evidenziate dalla Questura – in particolare le segnalazioni a carico della ricorrente, del marito e del fratello ed i molti e gravissimi precedenti penali del suocero anche per reati connessi alla criminalità organizzata - sono tali da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che, ai sensi del citato articolo 11 espressamente richiamato dal provvedimento impugnato, osta al rilascio della richiesta autorizzazione”.  

 

Con queste motivazioni il Tar Calabria ha respinto il ricorso di un'esercente per  l’annullamento del provvedimento con cui il questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza dalla stessa presentata avente ad oggetto il rilascio della licenza di Pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del Tulps per la raccolta delle scommesse. 
 
 
“Si tratta, in altri termini, di un complesso di circostanze, nemmeno contestate dalla ricorrente, che descrivono un quadro complessivo dal quale la Questura ha legittimamente dedotto la mancanza, in capo alla richiedente, del requisito della buona condotta”, evidenziano i giudici.
 
 
Nello specifico, si legge nella sentenza, “il provvedimento di diniego risulta motivato alla luce delle seguenti circostanze: a carico della ricorrente sono emersi, nel corso degli accertamenti istruttori espletati dall’Amministrazione controlli, subiti unitamente al marito, con soggetto gravato da precedenti penali e/o di polizia per vari reati tra cui furto in concorso, violazione delle norme del codice postale, maltrattamenti, e sequestro di persona continuato, oltraggio a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, estorsione continuata in concorso, agevolazione all'esercizio della prostituzione continuato in concorso, truffa, violazione delle disposizioni contro la mafia (art. 6 L.575/1965) nonché già sottoposto alla misura di prevenzione della-sorveglianza speciale della P.S. per tre anni; a carico del coniuge della ricorrente sono emersi controlli con persone segnalate per reati in materia di stupefacenti nonché per ì reati di appropriazione indebita e danneggiamento; a carico del fratello della ricorrente sono emersi rapporti di frequentazione con persone con a carico precedenti penali e /o di polizia per reati di porto abusivo e detenzione di armi, truffa e ricettazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, rapina aggravata, furto, riciclaggio, evasione, ricettazione, favoreggiamento personale, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale in concorso nonché reati in materia di stupefacenti.
Infine a carico del suocero della ricorrente sono emersi precedenti penali, per rapina, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, associazione per delinquere di tipo mafioso, egli inoltre, risulta sottoposto a due procedimenti penali uno per associazione per delinquere di stampo mafioso l’altro per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, ancora lo stesso risulta essere stato assoggettato alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza”.
 

Articoli correlati