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Scommesse, Tar: 'No a raccolta senza doppia autorizzazione'

24 novembre 2020 - 09:19

Il Tar Toscana ribadisce che non si può rilasciare l’autorizzazione ex 88 Tulps per la raccolta di scommesse in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, non valendo titolo straniero.

Scritto da Fm
Scommesse, Tar: 'No a raccolta senza doppia autorizzazione'


"La normativa vigente prevede un regime della cosiddetta 'doppia autorizzazione', che si declina nella concessione all'attivazione della rete da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nella licenza successivamente rilasciata dal questore ex art. 88 del Tulps, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo al richiedente) ed oggettivi (relativi ai locali di esercizio dell'attività che si chiede di autorizzare) previsti dalla legge".

A ribadirlo, ancora una volta, è il Tar Toscana, nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società per l'annullamento del decreto del questore della Provincia di Lucca che ha respinto l'istanza ex art. 88 Tuslp con cui il ricorrente ha richiesto il rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per l'attività di trasmissione dati in favore di un operatore con sede a Malta.


Nella sentenza, i giudici ricordano che "la giurisprudenza ha anche in tempi molto recenti confermato che è compatibile con il diritto comunitario il cosiddetto sistema concessorio-autorizzatorio del 'doppio binario', che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, come detto, sia il rilascio di una concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato, parere n. 137/2020; Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2018, n. 4905; id., 20 aprile 2015, n. 1992; id., 27 novembre 2013, n° 5636 e 5637).
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha reputato le disposizioni di cui all'art. 88 del Tulps 'non ... in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazionne dei servizi all'interno dell'Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari' (Cass. penale, sez. III, 12 gennaio 2012, n. 7695)".

Per poi concludere: "La stessa Corte di giustizia Ue ha affermato che nessun contrasto sussiste con il Trattato rispetto a una normativa nazionale, come quella italiana, che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato per l'esercizio di simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione ai titolari di una simile concessione, posto che "l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione, a opera della normativa nazionale (art. 88 del Tulps), della concessione e dell'autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici" (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11).
I richiamati principi sono applicabili anche alla presente controversia, per cui l’Amministrazione non poteva rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, non valendo il richiamo al titolo maltese e d’altra parte essendo in presenza di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse".
 

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