Tar annulla ordinanza del Comune di Lodi: ‘Sala giochi discriminata’
Il Tar Lombardia in una sentenza accoglie il ricorso di una società contro il Comune di Lodi, che aveva limitato gli orari di esercizio di una sala giochi.
Il potere del sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco deve essere esercitato ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi che vengono in rilievo nella fattispecie.
Da un lato si collocano infatti gli imprenditori che operano nel settore; dall’altro, vi sono invece gli interessi pubblici, rivolti alla necessità di salvaguardare la sicurezza e la salute della collettività locale.
A ricordarlo è il Tar Lombardia in una sentenza con cui accoglie il ricorso di una società titolare di licenze per attività di sala bingo e di raccolta del gioco tramite apparecchi contro il Comune di Lodi che con un’ordinanza ha limitato gli orari di esercizio della sala giochi per ragioni di tutela della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili.
UN PROVVEDIMENTO “SPROPORZIONATO E IRRAGIONEVOLE”
L’ordinanza è arrivata dopo “numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, pervenute all’amministrazione comunale” lamentando episodi ricorrenti di “disturbo della quiete pubblica e in particolare del sonno in orario notturno, connessi alla frequentazione del locale in oggetto” che “evidenziano situazioni di disagio prolungato per i residenti dell’area”.
Per i giudici amministrativi lombardi il provvedimento del Comune di Lodi quindi risulta “sproporzionato e irragionevole, laddove vieta durante la settimana l’apertura nelle ore della mattina e preveda la chiusura alle 24, quando la segnalazione si riferisce alle ore notturne e il sopralluogo è stato svolto alle 19, per cui non vi è stata alcuna verifica nelle differenti fasce orarie”.
Il Tar Lombardia quindi annulla l’ordinanza del Comune di Lodi firmata dal sindaco “fatto salvo la facoltà di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, da espletarsi nella piena osservanza di quanto statuito” nella sentenza del tribunale.
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