Tar Campania: ‘Niente sala scommesse accanto alla chiesa, è nuova apertura’

Scritto da Fm
Il Tar Campania conferma ‘no’ alla licenza per una sala scommesse nelle vicinanze di una chiesa originariamente non individuata dalla Municipale.

Niente da fare per un esercente di Napoli che si è visto annullare la licenza per attività di raccolta scommesse per la violazione – ai sensi della legge regionale della Campania sul gioco – della distanza di 250 metri rispetto ai “luoghi sensibili”.

Per la precisione una chiesa, distante appena 115 metri dal locale in cui si svolge l’attività della ricorrente, preesistente al rilascio del titolo e risalente all’inizio del Novecento, originariamente non individuata dalla Polizia municipale a causa della sua posizione decentrata.

L’autorizzazione nel 2023 era stata richiesta per locali che, in passato, risultavano già destinati allo svolgimento dello stesso tipo di attività, per un altro e distinto operatore, sulla base di un diverso titolo abilitativo riconducibile all’articolo 86 del Tulps.

UNA LUNGA VICENDA

Nel 2023 il Tribunale ha disposto una verificazione per accertare la correttezza del rilevamento della distanza fra il locale e la chiesa da parte della Polizia municipale di Napoli.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, incaricata delle misurazioni, ha attestato che la distanza in questione è pari a 123 metri, quindi inferiore al limite fissato dalla legge regionale.

Il ricorso del ricorrente quindi è stato rigettato, prima dal Tar – con un’ordinaza cautelare – e poi anche dal Consiglio di Stato nel 2024, in quanto l’esercizio della società va qualificato come “nuova apertura”, essendosi limitato l’appellante ad occupare gli stessi “locali utilizzati dal precedente gestore, ma senza continuità aziendale”.

IL PROBLEMA NON È SOLO LA DISTANZA DALLA CHIESA

Il Tar Campania ora con una sentenza conferma tali decisioni.

Nonostante le contestazioni del ricorrente sul criterio utilizzato per misurare la distanza fra il il locale e la chiesa, i giudici amministrativi hanno bocciato le sue censure. Sottolineando che il criterio della misurazione “senza violare il codice della strada” non va applicato in modo rigido e formalistico, ma “con elasticità”.

Inoltre, e qui sta il “nodo” della sentenza, a contare è il fatto che l’annullamento della licenza per la raccolta scommesse è pienamente motivata. “ Non è ravvisabile alcun subentro del nuovo operatore economico nel preesistente rapporto autorizzatorio, né sussiste alcuna continuità aziendale, organizzativa o soggettiva tra il precedente titolare ed il nuovo richiedente.”

In quanto “nuova apertura”, perciò, l’attività al centro del ricorso è soggetta al distanziometro della legge regionale della Campania. E, semplicemente, non può svolgersi nelle vicinanze di una chiesa.




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