Tar Piemonte: ‘Sì a reinstallazione slot, il comune ha travisato’

Scritto da Daniele Duso
Il Tar Piemonte accoglie il ricorso di un esercente torinese cui il comune aveva negato il ripristino delle slot dopo il trasferimento.

Il Tar Piemonte annulla un provvedimento del Comune di Torino e dà il via libera alla reinstallazione delle slot in un locale.

A presentare il ricorso un esercente torinese, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Giacobbe. L’imprenditore aveva richiesto per il suo bar tabacchi il ripristino degli apparecchi rimossi negli anni scorsi a causa delle vecchie norme regionali sul distanziometro. Una possibilità che gli era stata negata dall’Amministrazione comunale.

Anche se “al momento dell’entrata in vigore della Legge regionale n. 9/2016, l’autorizzazione amministrativa alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti consentiva l’installazione di slot machines di tipo Awp senza la necessità di ulteriori titoli abilitativi”.

IL TRAVISAMENTO DEI FATTI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune sosteneva che il trasferimento della sede non comprendesse i titoli per il gioco. Da qui il diniego. Di diverso avviso il Tar, secondo cui il modulo di trasferimento riguardava l’intero compendio aziendale.

Nella sentenza si legge che “l’Amministrazione ha fondamentalmente travisato il quadro fattuale di riferimento”. Il tribunale accerta che “alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco” nella tabaccheria. Apparecchi poi rimossi in conformità alle norme regionali allora vigenti.

L’INTERPRETAZIONE DEL TAR

La mancata citazione della Scia del 2009 non è stata ritenuta decisiva dal Comune. Per i giudici, tuttavia, è “indubbio che il gestore della tabaccheria abbia inteso trasferire la propria attività commerciale nella sua integralità”.

Il Tar fornisce una lettura puntuale dell’articolo 26 della legge regionale 19 del 2021. La norma consente la reinstallazione degli apparecchi anche in presenza di mutamenti di titolarità. In particolare la locuzione “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” include anche i tabaccai.

RESTA LA SANZIONE
Diverso l’esito per la sanzione (8.000 euro). La richiesta di annullamento è dichiarata inammissibile perché di competenza del giudice ordinario. La sanzione, infatti, assume la natura di diritto soggettivo e non rientra nella giurisdizione amministrativa.