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Casinò, lo scopo della gestione e l'obiettivo del legislatore

15 aprile 2024 - 10:55

Le Case da gioco sono state istituite in Italia per obiettivi ben precisi, e la gestione deve cercare di realizzarli.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Mark Fletcher-Brown su Unsplash

Foto di Mark Fletcher-Brown su Unsplash

Desidero partire da molto lontano nel tempo per il fatto che vorrei essere il più chiaro possibile e per garantire, al tempo stesso, che procedo molto probabilmente da residente in Valle d'Aosta e discreto conoscitore della particolare attività del Casinò.

Il mio passato lavorativo: dal 1959 al 2000  dipendente di due tipologie gestionali, la prima privata e per di più collegata alla parte alberghiera non con la medesima società per azioni, la seconda, dal primo luglio del 1994, pubblica. Le mansioni ricoperte in campo amministrativo e tecnico e gli incarichi nella dirigenza sindacale mi hanno permesso una buona conoscenza dell’organizzazione e del controllo della produzione unitamente al monitoraggio continuo del mercato nazionale.

Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA
Art. 1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art. 3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’istituzione della casa da gioco è stata autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio della Valle 4 aprile 1946, n. 241 (Istituzione del Casinò di Saint Vincent), in attuazione dell’art. 12 del decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta). Si deve a tale fonte, nonché al decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 546 (Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d’Aosta), il primo ordinamento autonomo della Valle, che ha anticipato quanto successivamente stabilito dallo statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). La possibilità, prevista per la Regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sull’attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco, in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dal 1949, in armonia con lo Statuto, hanno contribuito alle entrate regionali, al fine – come rilevato da questa Corte in una pronuncia risalente – di “sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario” (sentenza n. 152 del 1985). 

La domanda che mi sono posto, anche alla luce delle mie passate esperienze, è questa: come procedere per ottenere il risultato atteso nel modo più rapido possibile in una attività soggetta a frequenti mutamenti e in considerazione di un decisionismo adeguato al cambiamento. Lo ripeto, mi ritengo esclusivamente in possesso di conoscenze ed esperienze acquisite da fine 1959 al dicembre 2000.
La gestione affidata in concessione a una società a capitale privato presenta indubbi vantaggi quali un management che deve rispondere alla proprietà del proprio operato frutto di scelte certamente più rapide di quanto si può pretendere da una gestione pubblica, maggiore elasticità nella politica produttiva intesa nella rapidità di adeguare l’offerta alla domanda, efficienza dovuta alla esperienza ed alla professionalità acquisite dal management assunto per un compito non nfacile.

Certamente al concedente Ente pubblico rimangono meno compiti diretti quali:
a) manifestazioni e promozioni con l’eventualità di un concorso del concedente. In questo caso si potrebbe tenere presente l’eventualità di un contributo per i danni derivanti dal cambio assegni;
b) modalità di esercizio della casa da gioco e, se del caso, aggiungere del complesso alberghiero;
c) affidamento a terzi di attività con esclusione del cambio assegni e di altro senza la preventiva autorizzazione da parte del concedente
d) disciplina del personale dipendente;
e) ingressi e modalità di accesso alle sale in aggiunta a quanto stabilito dalla legge (testo unico di polizia);
f) orari di apertura e di chiusura;
g) modalità di revoca della concessione
Il compito o, forse, il dovere del concedente più rilevante è, a mio avviso, il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi. Non mi sono interessato se non marginalmente e in questa occasione degli argomenti da immettere nel capitolato d’appalto e non pretendo di averli elencati in toto ma solo per quanto ricordo e ho letto parecchi anni or sono.

I miei ricordi vanno anche alla quantità degli introiti ed alla qualità delle frequentazioni, i tempi certamente sono cambiati e non so, anche auspicandolo, se ritorneranno. Ho espresso una mia personale convinzione fondata sulla esperienza e, ben conoscendo la concorrenza esistente e la mutata situazione economica, ritengo che il miglioramento gestionale inteso come descritto, sia maggiormente realizzabile nel modo indicato.
Chiaramente, poiché nessuno possiede la sfera di cristallo per prevedere il futuro, mi permetto di aggiungere, anche considerando la durata della concessione, che è preferibile un periodo lungo piuttosto di un altro (5 anni).

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