Concessioni bingo e legge Bilancio 2025, Tar Lazio: ‘Proroga illegittima, rideterminare canoni’
La proroga disposta con la legge di Bilancio 2025 è illegittima, in quanto non rientra nelle ipotesi per le quali la direttiva europea sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (articolo 43 della Direttiva n.23/2014) autorizza la modifica postuma della concessione (rendendosi invece necessario l’esperimento di un nuovo procedimento selettivo). La violazione del diritto eurounitario, sancita nella fattispecie dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2025 “comporta la necessità di disapplicazione della legge statale in questione e l’illegittimità del provvedimento impugnato, che ne fa pedissequa applicazione, e il conseguente annullamento”.
A metterlo nero su bianco sono i giudici amministrativi del Tar Lazio nella sentenza con cui accolgono il ricorso presentato da alcune società operanti nel settore del bingo per l'annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha disposto l’ennesima proroga delle concessioni – al 31 dicembre 2026 – e un ulteriore rialzo del canone da versare per il prosieguo dell’attività, per annuali 108.000 euro, pari quindi a 9mila euro mensili, da pagare in due rate semestrali di 54mila euro.
Le ricorrenti contestano la “compatibilità eurounitaria della legge statale. La contestazione riguarda tanto il sistema della proroga tecnica in sé, ormai divenuta prassi consolidata nonostante il mancato avvio della nuova procedura di gara, sia pure con la copertura dell’intervento legislativo statale, che la previsione legata all’entità del canone dovuto ex lege per il periodo di proroga, ritenuto arbitrario, eccessivamente oneroso e comunque iniquo nella misura in cui esso non è parametrato in rapporto al reale fatturato dell’impresa. La parte ricorrente evoca tanto la violazione dei principi e dei diritti di cui agli articolo 49-56 Trattato di funzionamento dell'Unione europea (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) che, in modo più specifico, delle regole e delle condizioni che l’art.43 della Direttiva Ue sulle concessioni (2014/23/Ue) fissa per la modifica ex post dei contratti di concessione”, si legge nella sentenza.
Viene quindi ricordata la decisione resa dalla Corte di Giustizia Ue nella pronuncia del 20 marzo 2025, come noto vincolante nell’interpretazione del diritto eurounitario, che per il Collegio “dirime in modo chiaro ed esaustivo le tematiche sottese alla presente controversia”.
A seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, per il Tar Lazio “non è possibile ritenere che, a questo punto, il rapporto resti privo di regolazione”, ma “l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità (misurata sulla base dei fatturati conseguiti e considerati altresì i vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale dell’utilità senza l’alea di gara) così come dei sacrifici imposti all’operatore economico per beneficiare della proroga del rapporto (mancata possibilità di trasferimento dei locali). La definizione di tale indennità spetterà all’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Il testo integrale della sentenza del Tar Lazio è disponibile in allegato.