Testo unico Iva: in GU il riordino dell’imposta per gioco, scommesse e amusement
Il nuovo Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 scorso. La sua applicazione, che comprende anche il riordino dell'Iva per il settore dei giochi e delle scommesse, decorrerà dal primo gennaio 2027.
LOTTO, LOTTERIE E SCOMMESSE – All'interno della nuova disciplina troviamo l'articolo 37, che conferma l'esenzione dall'imposta per le prestazioni relative al Lotto e alle lotterie nazionali nonché per i giochi di abilità e i concorsi pronostici riservati allo Stato. Questa agevolazione riguarda anche l'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse includendo esplicitamente le operazioni legate alla raccolta delle giocate.
Una specifica disposizione estende l'esenzione alla raccolta effettuata tramite apparecchi da intrattenimento disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza includendo i rapporti tra concessionari di rete e terzi incaricati. Il legislatore ha inoltre incluso nel regime di esenzione le scommesse su gare e competizioni di ogni genere e le attività condotte presso le case da gioco autorizzate.
VENDITA CONSOLE, PC E TABLET – Per quanto concerne la circolazione dei beni l'articolo 64 introduce il meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet e Pc qualora avvengano prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Sul fronte della semplificazione burocratica l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definirà criteri tecnologici per la conservazione degli scontrini delle giocate al fine di ridurre gli oneri per gli operatori.
AMUSEMENT – L'articolo 139 stabilisce che per il comparto dei giochi e degli intrattenimenti l'imposta sia dovuta sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. In questo regime speciale la detrazione è fissata forfettariamente al cinquanta per cento dell'imposta sulle operazioni imponibili. Gli operatori del settore sono esonerati dagli obblighi ordinari di fatturazione e dichiarazione ad eccezione delle prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità. Viene infine garantita alle imprese la possibilità di optare per il regime Iva ordinario attraverso una comunicazione formale che vincola il contribuente per un quinquennio.