Gioco, Tar riconosce ‘effetto espulsivo’ delle norme di Riccione
Il Tar Emilia Romagna accoglie il ricorso del gestore di una sala giochi di Riccione per l’impossibilità di delocalizzarla per l’effetto espulsivo della pianificazione comunale.
“L’unico danno di cui potrebbe essere richiesto il risarcimento del danno è quello derivante non dalla chiusura dell’attività, bensì dalla impossibilità della sua delocalizzazione in ragione dell’effetto espulsivo derivante dalla pianificazione comunale.”
Lo scrivono i giudici del Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui accolgono il ricorso presentato da una società titolare dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps per la gestione di una sala giochi contro il Comune di Riccione per le deliberazioni che hanno portato alla chiusura dell’attività, posizionata a meno di 500 metri di una canonica, e negato la proroga di sei mesi per la sua delocalizzazione.
SALA GIOCHI RISARCITA PER 10MILA EURO
Non è contestato che la sala giochi non avrebbe potuto continuare a lavorare, visto che la canonica di cui sopra rientrava fra i “luoghi sensibili” ai sensi della legge regionale sul gioco, ma va ritenuto illegittimo – come già fatto da una sentenza del 2023 – “l’effetto espulsivo conseguente alle previsioni degli atti generali e il provvedimento che ha negato la proroga del termine in vista della delocalizzazione”.
Per questo il Tar Emilia Romagna non accoglie la richiesta di risarcimento del danno corrispondente all’importo del canone di locazione e al costo per le utenze, ma quella derivante dall’impossibilità della delocalizzazione dell’attività “in ragione dell’effetto espulsivo derivante dalla pianificazione comunale”.
Il Collegio ha quantificato tale somma in 10mila euro.
INAMISSIBILE IL RICORSO DEL SOCIO UNICO DEL GESTORE DELLA SALA
Nell’ambito della stessa controversia, il Tar ha invece ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal socio unico della società di gestione della sala giochi di Riccione.
Secondo il socio unico, che ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali per la chiusura della sala giochi, “il Comune avrebbe consapevolmente tentato di impedirne la delocalizzazione nel territorio, rendendo impossibile reperire un altro luogo idoneo, grazie allo stretto collegamento tra mappatura del territorio e disciplina del Regolamento urbanistico edilizio che ha escluso la possibilità di delocalizzare l’attività a Riccione.
“NON SI PUÒ PAGARE LO STESSO DANNO DUE VOLTE”
Il ricorso proposto per il Tar Emilia Romagna però essere ritenuto inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Nella sentenza spiega bene il perché: “Il socio di una società di capitali non può chiedere il risarcimento del danno per un provvedimento che ha inciso negativamente sulla persona giuridica di cui possiede le azioni e che sarebbe l’unica legittimata a chiederlo, così come ha, in effetti, fatto”.
Altrimenti, si finirebbe per risarcire il medesimo danno due volte. “La prima a favore della società direttamente incisa dai provvedimenti annullati e la seconda a favore dell’unico socio di tale società che ne detiene il capitale ovvero di un soggetto nei cui confronti l’illegittima attività amministrativa ha determinato solo danni indiretti”, concludono i giudici amministrativi.
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