Elenco Ries, Tar: ‘Sì a cancellazione se esercente condannato’

Scritto da Fm
Il Tar Campania respinge ricorso per la sospensione della cancellazione dall’elenco Ries in quanto la condanna riportata dall’esercente è ‘causa ostativa’.

Niente da fare, almeno per il momento, per il ricorso presentato al Tar Campania da un esercente contro il ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento (Ries).

Secondo i giudici amministativi il ricorso appare “privo di fumus in quanto la condanna riportata dal ricorrente – per il quale in ogni caso non risulta definito il procedimento di riabilitazione alla data di adozione del provvedimento impugnato – integra la fattispecie ostativa” prevista dalla normativa vigente.

Secondo il provvedimento del 9 settembre 2011 (prot. n. 2011/31857/Giochi/ADI) di Adm, infatti, per l’iscrizione all’elenco Ries è necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni di “misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; reati riconducibili ad attività di gioco non lecito”.

Il Tar Campania quindi rimette gli atti al presidente del Tribunale ai fini della assegnazione del ricorso alla Sezione interna competente per materia e rigetta la domanda cautelare.