Entrate dai casinò, l’importanza del controllo per Comuni e Regioni
Il fatto che una legge del 1986, la n.388 se la memoria non mi fa danno, statuisca in pubblicistica la natura giuridica delle entrate a favore di Comuni e Regione che, al momento, sono titolari di una casa da gioco, imporrebbe una particolare attenzione a tutti i fatti che direttamente o indirettamente si traducono in minori entrate erariali.
Infatti nei bilanci di detti enti, alla voce entrate erariali, troviamo i proventi che contrattualmente introitano dalle gestioni, siano esse a capitale pubblico o privato o, eventualmente, misto.
Sicuramente il danno erariale deve essere dimostrato a quanto mi risulta conoscere da non esperto in materia di diritto amministrativo; a volte ciò è possibile, altre no.
Il comportamento delle gestioni, che indubbiamente si adeguano alle clausole e alle condizioni contrattuali con l’ente proprietario, dovrà necessariamente tenerne conto debitamente. Sono le proprietà che hanno il dovere, dopo aver considerato gli eventi possibili, di tenerne conto nello stabilire regole e clausole.
In ogni caso e con qualsiasi tipologia di gestione l’ente pubblico dovrebbe, a mio parere deve ma non sono nessuno per imporre potendo solamente consigliare, essere sempre in grado di controllare nei modi dovuti, tutti dipendenti da dati certi e perfettamente comparabili, ogni fatto economico che si riverbera indiscutibilmente sul quantum di sua spettanza. Un quantum che troviamo, lo ripeto, nei bilanci pubblici sotto la voce entrate tributarie.