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Regole Amusement, New Asgi: 'Sostenere evoluzione del settore'

11 dicembre 2020 - 10:05

Ecco le proposte dell'associazione New Asgi per la futura regolamentazione dell'Amusement, a partire da norme nazionali per l'accesso dei minori e una netta differenziazione dal gioco con vincita in denaro.

Scritto da Redazione
Regole Amusement, New Asgi: 'Sostenere evoluzione del settore'

Con il 2021, dovrebbe arrivare una nuova regolamentazione non solo per il gioco con vincita in denaro, ma anche per quello senza, il puro amusement, oggetto di un recente confronto promosso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le associazioni rappresentative del settore.

Attraverso un open hearing, intitolato “Amusement - Nuove regole tecniche”, che ha visto la partecipazione in videoconferenza anche di New Asgi Italia - Nuova associazione solo gioco d’intrattenimento per le famiglie, che ora presenta le proprie osservazioni, con alcune importanti integrazioni rispetto a quanto espresso a parole durante il confronto.

Il presidente Vanni Ferro innanzitutto sottolinea "la necessità di una divisione netta tra il comparto del gioco senza vincita e il comparto del gioco con vincita in denaro, oggi tutti e due inseriti nellarticolo 86 del Tulps", suggerendo "l’attribuzione al gioco senza vincita in denaro di un nuovo articolo, ad esempio l'articolo 87. Questo servirebbe a differenziare in maniera netta i due comparti anche a livello regolatorio, ed inoltre permetterebbe una maggiore possibilità di accesso al credito, spesso pregiudicato proprio dall’articolo 86, per la presenza al suo interno del gioco con vincita in denaro ritenuta dagli istituti di credito attività a rischio".

È necessaria anche una "regolamentazione che definisca e uniformi a livello nazionale i termini di accesso al gioco ai minori, senza la quale il settore sarebbe fortemente penalizzato, viste e considerate alcune nuove disposizioni regionali e comunali in essere".
 
Ferro poi conferma la "totale condivisione delle seguenti osservazioni presentate da Federamusement e Sapar" in materia identificazione di luoghi certificati per l’installazione degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 c-bis ('redemptions'), auspicando una riforma che ne preveda "l’installabilità in punti di gioco certificati (comprese le attività dotate della licenza ex art.69 Tulps per le attività di spettacolo viaggiante, Es.parchi tematici e di divertimento) in cui la raccolta di gioco sia attività esclusiva o prevalente. Sotto tale punto di vista è recente lo studio dell’Università Roma tre che ha affermato come le sale giochi siano luoghi di aggregazione positiva per minori e famiglie", ricorda.
 
Quanto alle regole tecniche delle tickets redemptions e al parco macchine esistente al momento dell’entrata in vigore del decreto per la loro definizione, il presidente di New Asgi "ritiene opportuno il consentire l’autocertificazione della conformità degli apparecchi alle regole medesime al fine di snellire le procedure e non inibire l’operatività del comparto, fermo restando il potere di controllo dell’Agenzia.
Detti apparecchi, che già il Tulps prevede possano funzionare a moneta, gettone o tramite cashless, a nostro avviso non dovranno poter prevedere la presenza di algoritmi ai fini dell’emissione di tickets.
Riteniamo per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 a del Tulps un aumento del costo partita ed una revisione del rapporto tra costo della partita e valore dei premi (attualmente di uno a venti) che renda sostenibile per le aziende l’attività".
 
Passando alle regole tecniche degli apparecchi comma 7 lett.c, Ferro chiede di consentire la modalità di gioco attraverso la connettività online per permette l’evoluzione tecnologica del settore.
Inoltre, "le procedure di rilascio dei nulla osta di distribuzione non dovrebbero prevedere l’esame del codice sorgente del software, in omaggio al principio della direttiva Servizi 123/2006 in base alla quale le deroghe di derivazione statuale al principio della libertà di stabilimento possono essere consentite esclusivamente per gli apparecchi con vincita in denaro.
La presenza dell’esame del codice sorgente infatti rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto sostanzialmente attribuisce alla ditta proprietaria del software il monopolio del commercio degli apparecchi: è appena il caso di rilevare che questa regola si è posta come il più grande ostacolo per i produttori mondiali di giochi da sala che hanno preferito semplicemente rinunciare al mercato italiano.
Nella medesima ottica di semplificazione non dovrà essere previsto l’esame del codice sorgente per apparecchi come quelli di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 110 Tulps o per apparecchi utilizzati a tempo o a scopo (Es. basket)".

Relativamente inoltre alle modalità̀ di verifica tecnica di diversi tipi di apparecchi appartenenti alla categoria comma 7 per New Asgi sarebbe auspicabile "una semplificazione delle procedure finalizzate all’omologa che preveda solo l’esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni e non anche la presentazione dell’esemplare di modello.
Peraltro, tale semplificazione è stata già adottata dall’Amministrazione nel 2010 per quanto concerne gli apparecchi che basano il loro funzionamento sulla simulazione di esperienze reali".
 
Per l'associazione quindi le norme "relative alla separazione delle aree in base alla natura degli apparecchi e alla non contiguità tra apparecchi con vincita in denaro e senza vincita in denaro negli esercizi generalisti conservino importanza; ma, di contro, appaiono ormai desuete le prescrizioni afferenti ai vincoli numerici che impongono anche nelle sale giochi di puro intrattenimento (senza apparecchi comma 6 art. 110) la sottoposizione degli apparecchi senza vincita in denaro a parametri numerico quantitativi.
Parimenti si ritiene auspicabile che l’obbligo di compresenza di apparecchi senza vincita in denaro e degli apparecchi con vincita in denaro negli esercizi generalisti venga soppresso".
 
Quanto alla base imponibile dell’Imposta sugli intrattenimenti, per Ferro è "assolutamente urgente prevedere una riduzione" stante "la situazione economica delle imprese di settore, anche futura a seguito del fenomeno pandemico in atto".
Va superato l’attuale sistema impositivo nell’ottica della sottoposizione del settore alla sola Iva sugli incassi.
Si impongono, a nostro avviso, inoltre aggiornamenti in ordine al sistema della quietanza di pagamento che potrebbe essere sostituita da una bollinatura, nonché in riferimento alla procedura di sospensione dei nulla osta affidata ad un sistema operativo ormai desueto (riconsegna materiale dei nulla osta presso gli uffici).
In aggiunta all’articolo 7, per gli stagionali chiediamo che, l’imposta sia commisurata ai mesi di reale utilizzo dei giochi e non alla chiusura dell’anno solare".
 

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