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Nuove regole comma 7, Bernardi: 'Violata la libertà d'impresa'

18 ottobre 2021 - 10:06

Il consulente tecnico-giuridico Eugenio Bernardi fa il punto sullo stato di incertezza in cui versa il settore dell'amusement di fronte alle nuove regole di Adm.

Scritto da Redazione
Nuove regole comma 7, Bernardi: 'Violata la libertà d'impresa'

“I tempi si allungano e serpeggia parecchio nervosismo fra i produttori di apparecchi comma 7, i gestori di sale giochi e bar e chi opera con il mondo dell’amusement, e pure fra i i distributori di gagget. I tempi e le certezze si fanno fragili e parecchi si stanno convincendo che forse la scelta del ricorso straordinario al presidente della Repubblica (in Consiglio di Stato, Ndr) sia stata giusta, anche se i tempi non saranno brevissimi e dipenderà da come reagirà l’amministrazione chiamata a rispondere di parecchie violazioni alla libertà di impresa. Tutto ciò  nonostante le associazioni degli Stati generali dell’amusement continuino a ribadire la loro fedele parola di collaborazione all'Agenzia delle dogane dei monopoli. Ma vedremo cosa accadrà”.

 

Così, in un'intervista a GiocoNews.it, Eugenio Bernardi, consulente tecnico-giuridico esperto di tecnologie applicate all’intrattenimento, fa il punto sullo stato di incertezza in cui versa il settore, alle prese con l'adeguamento alla nuova disciplina regolamentare del gioco senza vincita in denaro, che prevede la verifica tecnica di conformità per il rilascio dei titoli autorizzatori, con la presentazione telematica delle richieste e delle autocertificazioni previste a seconda del tipo di apparecchi a partire dal 15 o dal 25 ottobre.

 

Bernardi quindi ricorda “che vi è anche un ricorso anche alla Commissione europea  per violazione delle norme comunitarie di cui già in passato l'Italia subì, sempre sui comma 7 del 110 Tulps , la nota e triplice procedura d'infrazione  numero: 2005_5055, in tema di 'Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento'. Un'infrazione risolta dopo 6 anni  con modifica parziale del decreto 8 novembre 2005 con invio a Bruxelles delle modifiche per nuova notifica nel decreto Interdirettoriale prot. 1584/Cgv, del 20 aprile 2010 - Notifica 2010/0282/I (modifiche al decreto Interdirettoriale dell’8 novembre 2005 n. 133/Udg – causa nota procedura d’infrazione”.
 
Tornando sull'attuazione delle nuove regole, il consulente quindi evidenzia che “Adm ha ribadito la sua posizione e finora non ha fornito tutte le risposte ai dubbi degli enti certificatori. Mancano molte certezze.
I dubbi sono ormai svaniti  per l’autocertificazione del parco macchine e giochi, se, come confermato, tale autocertificazione potrà essere esibita solo per certi apparecchi e solo se installati nelle sale giochi e nello spettacolo viaggiante e non nei locali pubblici o bar (pur avendo entrambi le sale giochi e i bar la medesima licenza art.86 del Tulps).
Resta incerta anche la situazione delle redemption esistenti che, pur avendo pagato l’imposta sugli intrattenimenti, restano nel limbo di funzionare solo se non distribuiscono ticket.
Per non dimenticare la problematica che forse è sfuggita a qualcuno, ricordo cosa accadrà se non cambiano le cose.
1. Dal 1° gennaio 2022 potranno essere installati solo apparecchi dotati di nulla osta ottenuto a seguito di verifica tecnica di conformità o mediante autocertificazione e le relative procedure saranno attivabili dalla pubblicazione dello scorso 15 ottobre. Ciascun produttore e gestore dovrà avviare con tempestività una delle due procedure in questione.
2. Per gli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione (ante 2003, meccanici e elettromeccanici), che possono rimanere nelle attuali ubicazioni fino al 31 dicembre 2021, va ricordato che se appartenenti ad un modello certificato entro l’anno in corso potranno continuare ad essere ubicati in tutte le tipologie di esercizi anche oltre tale data. Se invece sono dotati di nulla osta ottenuto mediante autocertificazione potranno essere installati, a partire dallo gennaio 2022 solo negli esercizi sub i, j ed o (sale giochi e spettacolo viaggiante).
3. Gli apparecchi di cui al comma 7c bis che rilasciano tagliandi (ticket redemption) non sono autocertificabili; potranno pertanto essere installati solo a partire dal gennaio 2022 e dovranno essere muniti dei nulla osta rilasciati a seguito della procedura di certificazione mediante verifica tecnica di conformità alle nuove regole tecniche. I titoli autorizzatori sono comunque efficaci solo a partire dalla suddetta data, anche nel caso in cui la certificazione si sia positivamente conclusa prima della fine del corrente anno.
Il punto 1 sarà difficilmente realizzabile in tempi brevi, il punto 2 vuol dire eliminare qualsiasi calcetto, biliardo, videogioco, flipper e kiddie rider dai bar, centri commerciali (ovvero gallerie dei medesimi) e circoli. Infine, il punto 3 fa chiudere le sale giochi amusement e Fec non stagionali rimaste aperte. Se si eliminano i ticket tali giochi non hanno molto senso senza questa specificità.
Ricordando inoltre che per gli apparecchi più complessi ed elettronici o anche elettromeccanici evoluti occorre oltre al codice sorgente anche il codice eseguibile e soprattutto il certificato Ce oltre a liberatoria del materiale coperto da diritti d’autore, marchi e brevetti per il tutto (ovvero redemption, flipper, gru, videogiochi etc), e anche per gli eventuali apparecchi già precedentemente certificati e per quelli usati che i gestori proprietari vogliano certificare in quanto il produttore non esiste più”.
 
In conclusione quindi Bernardi sottolinea: “La cosa più assurda è che si chiede di certificare una immodificabilità elettronica o elettromeccanica su apparecchi meccanici come calciobalilla, biliardi, carambole che di elettrico ed elettronico non hanno nulla.
Se tutto ciò è stato fatto per sopprimere i cosìdetti totem (inventati dall’amministrazione per i concessionari scommesse e giochi online autorizzati) che operano nell’illegalità mi pare una assurdità, così come il fatto di regolarizzare le ticket redemption ma nel contempo colpire tutti gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici innocui.
Tornando al ricorso straordinario al presidente della Repubblica, che tanto fastidio dà a certi rappresentanti associativi o grandi gruppi, ora in difficoltà pure loro per certificare una mole di apparecchi enorme: si parla di centinaia di modelli, e non è né chiaro se i tre enti che per ora pare abbiano accettato di farlo ci riusciranno in tempi certi, anche perché hanno introdotto un concetto di certificazione con massimo di tre varianti e non si comprende bene tale termine a cosa sia riferito, se ai colori dell’apparecchio o ad esempio, ad alcuni particolari o altro.
Il mercato è fermo e non sono molto fiducioso che riparta a breve, oltre al ritiro forzoso di migliaia di apparecchi, non credo che fuori, nel mondo reale dei circoli ricreativi Arci o Anspi, sale biliardi e media, sappiano che la modifica degli articoli del comma 7 del 110 Tulps riferiti al 7 –bis, 7 – quarter e la riscrittura dell’art.7–ter abbiano inglobato tutti gli apparecchi senza vincita , nel calderone delle certificazioni, ovvero meccanici ed elettromeccanici AM1, AM2,AM3,AM4,AM5 e AM6 (calciobalilla, carambole, bigliardi, kiddie rider o dondolanti, freccette, juke box e flipper), come quelli degli apparecchi a vincita di denaro ovvero Awp/slot dei bar e Vlt (videolottery)”.
 

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