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Certificazioni Comma 7, Adm sollecita gli operatori

29 marzo 2022 - 09:31

L'Agenzia accise, dogane e monopoli invita gli operatori dei Comma 7 una comunicazione sugli obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Scritto da Redazione
Certificazioni Comma 7, Adm sollecita gli operatori

Come promesso con la determinazione direttoriale con cui - alla fine di febbraio -  l'Agenzia accise, dogane e monopoli, ha prorogato al 30 aprile la scadenza dei termini per la presentazione da parte degli operatori delle autocertificazioni per parte dei cosiddetti "comma 7", propedeutiche al rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli apparecchi, sono state inviate a tutti i possessori di tale tipo di apparecchi le note informative con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi.

In modo da ovviare alla mancanza di comunicazione lamentata da alcuni operatori del settore dell'intrattenimento, specie da quelli che non lo svolgono come attività principale, come i gestori degli stabilimenti balneari o dei circoli di biliardo.

La comunicazione è stata inviata a chi ha pagato l'Isi 2021, ma si specifica che chi non ha più tali apparecchi, non intende più mantenerli in esercizio o ha già adempiuto a quanto indicato, non deve tenerla in considerazione.

 

LA COMUNICAZIONE INVIATA AGLI OPERATORI – Ecco, di seguito, il testo della comunicazione.
"Con determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1° giugno 2021, modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2022 pubblicate sul sito dell’Agenzia, sono state adottate le norme amministrative che regolamentano gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Le norme valgono sia per gli apparecchi già esistenti sia per quelli di nuova produzione/importazione. La presente comunicazione riguarda, in particolare, gli apparecchi già esistenti e dotati di nulla osta antecedente all’anno 2003 oppure gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici installati prima del 1° giugno 2021. Per tali apparecchi è previsto l’obbligo per il proprietario/possessore di richiesta di un nuovo nulla osta (cioè un titolo autorizzatorio) per poterli mantenere in esercizio. La richiesta deve essere fatta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro e non oltre il 30 aprile 2022. A partire dal 1° maggio 2022, gli apparecchi privi del nuovo nulla osta non potranno essere installati negli esercizi pubblici e, quindi, ove presenti, dovranno essere rimossi. Il proprietario/possessore di apparecchi privi di nulla osta presenti negli esercizi pubblici, dal 1° maggio 2022 è passibile della sanzione amministrativa prevista dall’art. 110, comma 9, lett. fquater) del Tulps, per un importo compreso fra 5.000 e 50.000 euro per ogni apparecchio. La richiesta di nulla osta deve essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica accedendo all’area riservata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page. Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, Cns o Cie. All’interno dell’area riservata, sulla colonna di sinistra, occorre cliccare su 'interattivi', poi su 'giochi' e poi ancora su 'servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro'.
Cliccando su 'accedi al servizio”' si entra all’interno dell’applicativo che consente la presentazione della richiesta di nulla osta. A seguire, si deve cliccare su 'gestore/proprietario' e poi su 'richiesta sostituzione nulla osta di esercizio' e, infine, su 'nuova richiesta'. A questo punto devono essere inserite alcune informazioni relative al soggetto che effettua la richiesta e all’apparecchio per il quale si richiede il nulla osta il correlato dispositivo di sicurezza. Il rilascio del nulla osta e del dispositivo di sicurezza è soggetto al pagamento di una somma pari a 10 euro per apparecchio che potrà essere effettuato on line tramite lo stesso applicativo. Per maggiori informazioni su tale procedura si rinvia alla circolare n. 3 del 3 febbraio 2022, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli".
 

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