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Revoca retroattiva assegno confine, Tar accoglie ricorso Carabinieri

28 dicembre 2020 - 11:57

Il Tar della Lombardia accoglie il ricorso di alcuni carabinieri contro la revoca con effetto retroattivo dell'assegno di confine corrisposto dal Comune di Campione.

Scritto da Anna Maria Rengo

Con una sentenza, il Tar della Lombardia ha accolto, nella parte in cui veniva contestata la retroattività del provvedimento, il ricorso con cui alcuni Carabinieri avevano chiesto l'annullamento della deliberazione del commissario straordinario del Comune di Campione d’Italia "con i poteri del Consiglio comunale", n. 28 del 15.05.2019, pubblicata all’Albo pretorio il 22.05.2019, con la quale veniva revocata, a decorrere dal 01.01.2019, l’erogazione, per il personale civile e militare dello Stato residente e operante a Campione d’Italia, dell’assegno di confine e "di ogni atto o provvedimento presupposto, antecedente, connesso e consequenziale alla suddetta deliberazione, ancorché allo stato non conosciuto, tra cui la nota in data 21.01.2019 e la nota del 05.02.2019 citate nel provvedimento impugnato".

Dopo aver ripercorso le complesse vicende (in primis quella del Casinò) che hanno portato alla revoca dell'assegno, i giudici amministrativi, che pur ritengono inammissibili e/o infondati gli altri motivi di ricorso, ritengono invece fondata la questione della retroattività del provvedimento del commissario prefettizio: "Il provvedimento impugnato, datato 15.05.2020, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.co. del Tuel e pubblicato il 22.05.2019 all’Albo Pretorio, ha deliberato la decorrenza della revoca dell’erogazione dell’assegno di confine dal 01.01.2019. Tale previsione contrasta con la lettera oltreché con la ratio della revoca che 'determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti' (art. 21 quinquies), con indubbia efficacia ex nunc. In altri termini, una volta accertata, in forza delle precedenti considerazioni, la riconducibilità del provvedimento impugnato fra i provvedimenti di revoca, di cui all’art. 21 quinquies legge n. 241/1990, della revoca stessa il provvedimento medesimo deve rispettare i requisiti di legge, ivi inclusa la efficacia ex nunc, chiaramente indicata nella norma da ultimo richiamata.

Va, pertanto, accolta la domanda subordinata formulata da parte ricorrente, volta all’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la revoca con effetto retroattivo anziché con effetto ex nunc".

LA VICENDA - I ricorrenti sono carabinieri in servizio presso la caserma del Comune di Campione d’Italia.

Il Comune di Campione sin dal 1977 (e fino all’adozione del provvedimento impugnato) aveva riconosciuto ai carabinieri l’assegno di confine ossia una misura economica volta a garantire e a permettere al personale dei carabinieri di poter percepire uno stipendio adeguato per poter vivere nel contesto socio economico elvetico.

Il Comune infatti, come è noto, pur essendo un Comune italiano è collocato geograficamente in Svizzera e opera interamente nel contesto socio economico elvetico di cui condivide tutte le caratteristiche (la moneta corrente è il franco svizzero, i costi medi per beni e servizi sono quelli svizzeri ecc.) e in particolare l’elevato costo della vita.

L’assegno di confine era stato istituito dal Comune al precipuo e dichiarato fine di eliminare le “gravi e obbiettive difficoltà in cui il personale dei carabinieri versa [...] considerato che i dipendenti statali operanti nel proprio territorio vivono nelle medesime condizioni dei dipendenti statali operanti in territorio estero di confine di cui condividono le difficoltà economiche”.

Attraverso l’assegno di confine il Comune aveva inteso estendere i benefici che la legge statale italiana (l. 966/77 e l. 425/89) riconosce al personale dello Stato italiano residente permanentemente per ragioni di servizio in territorio estero di confine con l’Italia (Francia, Austria, Svizzera).
L’impegno del Comune di Campione di garantire al personale non solo militare ma anche civile misure finalizzate a permettergli di far fronte all’elevato costo della vita elvetica è sempre stata una missione istituzionale del Comune di Campione consacrata nel proprio statuto.
Con il provvedimento impugnato al Tar il Comune di Campione ha revocato con efficacia retroattiva detto assegno di confine. Il Tar ha accolto il ricorso.
Pur non annullando la revoca che, secondo il Tar sarebbe giustificata dalle condizioni di dissesto economico in cui versa il Comune, il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento del Commissario straordinario sia illegittimo nella parte in cui ha disposto la decorrenza della revoca dell’erogazione dall’1.1.2019 e dunque con effetto retroattivo a valere in sostanza anche sulle somme già maturate a tale data dai nostri assistiti.

Con ciò "il giudice amministrativo ha ritenuto fondato e accolto proprio uno dei motivi di ricorso sviluppati nelle nostre difese  - spiega l'avvocato Barbara Marchesini, che ha rappresentato i carabinieri assieme con le colleghe Federica Rosanna Salmoiraghi e Federica Berrino - riconoscendo l’illegittimità della revoca poichè adottata in violazione dei requisiti di legge che ne precludono l’effetto retroattivo. Sotto tale profilo, la sentenza restituisce almeno in parte tutela alle posizioni giuridiche dei nostri assistiti nella misura in cui ha escluso che possano essere privati anche delle erogazioni da questi già legittimamente maturate, contrariamente a quanto a suo tempo deliberato dal commissario straordinario del comune di Campione d’Italia".

 

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