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Casinò Campione, Cassazione: 'Paghi compensi integrativi dovuti'

25 maggio 2018 - 16:04

La Cassazione conferma pronuncia della Corte di appello di Milano che obbliga il Casinò Campione d'Italia a pagare compenso integrativo ad alcuni dipendenti.

Scritto da Redazione
Casinò Campione, Cassazione: 'Paghi compensi integrativi dovuti'

"Anche un'eventuale delimitazione delle pretese da parte degli odierni controricorrenti ed intimati a far data dal 1° gennaio 2015 (sul punto, invero, il motivo è privo di autosufficienza non riportando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio) non influirebbe sulla ritenuta unicità dei rapporti né potrebbe in alcun modo corroborare la tesi della società circa la spettanza del premio consolidato solo in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla suddetta data in poi".

Questa una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Casinò Campione d'Italia contro la conferma, da parte della Corte di appello di Milano, della pronuncia con cui il Tribunale di Como ha accolto le domande proposte da alcuni dipendenti della casa da gioco condannandola al pagamento in favore degli stessi delle somme reclamate a titolo di differenze di compenso integrativo previsto dall'art. 35 del Contratto Collettivo Aziendale del 1990-1992, come modificato dall'Accordo sindacale del 9 ottobre 1996.

 

LA VICENDA - Secondo quanto si legge nella sentenza della Cassazione, "i ricorrenti erano stati assunti dal Casinò quali impiegati tecnici di gioco, dapprima con contratti a termine, successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato ed avevano lamentato che il predetto compenso fosse stato loro erogato non nella misura integrale prevista dall'accordo collettivo aziendale bensì nella misura del 50 percento per effetto del consolidamento successivamente introdotto per i nuovi assunti". Le questioni dibattute tra le parti "avevano riguardato: la vincolatività di quelle che erano state definite 'ipotesi di accordo' intervenute tra la Casa da Gioco e le Rsu in data 30/9/2004 e 11/7/2005 con le quali era stabilito il consolidamento al 50 percento dei precedenti premi ma solo per i nuovi assunti (assumendosi da parte dei dipendenti che, trattandosi di mere ipotesi di accordo, la suddetta riduzione potesse valere solo dopo la sottoscrizione dell'accordo aziendale definitivo, avvenuta il 13/9/2005); - la sussistenza di un diritto quesito alla corresponsione del premio nella misura del 100°/0; - l'individuazione, sotto il profilo temporale, dei 'nuovi assunti' cui la nuova disciplina fosse applicabile (discutendosi se tra gli assunti alla data degli accordi modificativi, e cioè alla data del 31 dicembre 2004, fossero da ricomprendere anche i dipendenti con contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato). La Corte territoriale (disattendendo, sul punto, la motivazione del Tribunale) riteneva che, nonostante l'utilizzo della locuzione 'ipotesi di accordo' presente nell'intestazione dei verbali del 30/9/2004 e dell'11/7/2005, il testo degli accordi e il comportamento tenuto dalle parti deponessero per una piena vincolatività degli stessi essendosi intesa riservare ad un successivo momento solo la compiuta regolamentazione della quantificazione dei precedenti premi oggetto di consolidamento. Evidenziava che a diversa conclusione non potesse pervenirsi sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale".

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