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Casinò Campione, inammissibile ricorso contro contratto con Novomatic

25 maggio 2022 - 07:27

Il Tar Lombardia dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato contro la procedura che aveva portato il Casinò Campione a siglare un contratto con Novomatic.

Il ricorso presentato dalla società Ang Ltd con il quale si chiedeva di annullare la procedura denominata "Beauty Contest” che aveva portato infine il Casinò di Campione d'Italia a stipulare un contratto con Novomatic Italia Spa relativa alla fornitura di slot machine, oltre che di effettuale "l’integrale ostensione dei documenti indicati nell’istanza di accesso formulata in data 4 novembre 2021" è "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo". Lo si legge nella sentenza del Tar Lombardia che "individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire" e che dichiara inoltre "inammissibile la domanda di accesso proposta dalla medesima parte ricorrente". 

A gennaio, i giudici amministrativi avevano respinto l'istanza cautelare con la quale si chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'atto e nella seduta del 5 maggio sono poi entrati nel merito del ricorso.

LE MOTIVAZIONI - Nel motivare la decisione, il Tar Lombardia sottolinea che "le società di gestione dei Casinò, pur essendo controllate da Enti pubblici, non svolgono attività di interesse pubblico, giacché l’esercizio del gioco di azzardo è a tutti gli effetti 'una attività commerciale nel mercato concorrenziale' e non già un’attività di pubblico interesse.

Esclude dunque la natura di “organismo di diritto pubblico” della società Casinò di Campione Spa, come pure che essa possa essere qualificata “ente aggiudicatore". Pertanto, "non essendo obbligata la società Casinò di Campione Spa al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base al diritto dell’Unione europea o interno (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 4 novembre 2011, n. 16), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla controversia oggetto di scrutinio".

Quanto poi al parziale diniego di accesso agli atti, il Tar osserva che "il diritto di accesso non può estendersi anche alle società partecipate da Enti pubblici, quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici, come è stato appurato con riguardo alla citata società resistente".

 

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