CdC: 'Dissesto Comune Campione dipende da scelte gestorie su Casinò'
Nella relazione sull'attività 2024 la Corte dei Conti si sofferma sullo stato di dissesto del Comune di Campione e sulla possibile responsabilità dei suoi ex amministratori.
Scritto da Amr
Così come fatto nel primo numero 2024 della Rivista bimestrale della Corte dei Conti, anche la Relazione sull'attività 2024 della magistratura contabile focalizza parte della sua attenzione sul procedimento ancora in corso dopo che la sua sezione lombarda aveva sanzionato ex amministratori del Comune di Campione d'Italia per le scelte compiute sul Casinò e che hanno infine portato alla dichiarazione di dissesto dell'ente.
In particolare, la Corte dei Conti evidenzia anche in questo nuovo scritto che “la non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie - operate dal comune per fronteggiare l’indisponibilità della società in house, che gestiva una casa da gioco municipale, al versamento dei contributi nella misura dovuta a causa di ben note difficoltà economico-finanziarie - e in particolare l’esclusione dei crediti verso il casinò dall’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), nonostante la comprovata consapevolezza dell’insolvenza della società di gestione, costituisce il principale contributo al dissesto del comune direttamente e inequivocabilmente ascrivibile agli amministratori e revisori pro tempore, stante la macroscopica gravità della violazione e l’estrema rilevanza degli importi che ha riguardato -nella fattispecie, l’accertamento da parte del comune di entrate fortemente aleatorie non bilanciate da adeguati accantonamenti al Fcde ha consentito di perpetuare una gestione finanziariamente non sostenibile, dissimulando lo stato di sostanziale dissesto dell’ente e ritardandone l’accertamento (sent. n. 8/2024, Lombardia)”.
Con riferimento ad altra vicenda, stavolta campana, ma sempre in riferimento al tema trattato, "si configura la responsabilità degli amministratori per il contributo al dissesto finanziario di un ente locale qualora venga consapevolmente protratto lo stato di decozione mediante l’approvazione di documenti contabili (bilanci di previsione e rendiconti) in violazione dei principi di veridicità e trasparenza; trattandosi di atti di loro competenza, non trova applicazione l’esimente prevista dall’art. 1, c. 1-ter l. n. 20/1994. Parimenti, sussiste la responsabilità del revisore pro tempore che abbia omesso di verificare il rispetto degli obblighi di accantonamento al Fcde e la corretta individuazione delle obbligazioni esigibili, in violazione dei doveri di diligenza professionale. L’accertamento della responsabilità per il contributo al dissesto rappresenta condizione necessaria per l’applicazione sia della sanzione pecuniaria sia delle sanzioni interdittive, le quali conseguono automaticamente a tale accertamento”.