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Corte dei conti: 'Dissesto Comune Campione causato da scelte gestorie su Casinò'

15 aprile 2024 - 16:13

La Rivista della Corte dei Conti analizza i pronunciamenti della sezione Lombardia sul dissesto del Comune di Campione causato dalle scelte sul Casinò.

Scritto da Amr
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Il primo numero per il 2024 della Rivista della Corte dei Conti, che è un bimestrale, focalizza la propria attenzione anche sulla responsabilità sanzionatoria “da dissesto” e analizza i recenti pronunciamenti della sezione lombarda, intervenuta a sanzionare ex amministratori del Comune di Campione d'Italia (il procedimento è ancora in corso visto che gli stessi hanno proposto appello contro la sentenza) per le scelte compiute sul Casinò e che hanno infine portato alla dichiarazione di dissesto dell'ente.

In particolare, si legge nella disamina della Rivista curata dal Servizio Massimario e Rivista della Corte dei Conti riprendendo stralci della sentenza, “la non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie – operate dal comune per fronteggiare l’indisponibilità della società in house, che gestiva una casa da gioco municipale, al versamento dei contributi nella misura dovuta a causa di ben note difficoltà economico-finanziarie – ed in particolare l’esclusione dei crediti verso il Casinò dall’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonostante la comprovata consapevolezza dell’insolvenza della società di gestione, costituisce il principale contributo al dissesto del comune direttamente ed inequivocabilmente ascrivibile agli amministratori e revisori pro tempore, stante la macroscopica gravità della violazione e l’estrema rilevanza degli importi che ha riguardato (nella specie, l’accertamento da parte del comune di entrate fortemente aleatorie non bilanciate da adeguati accantonamenti al Fcde, ha consentito di perpetuare una gestione finanziariamente non sostenibile, dissimulando lo stato di sostanziale dissesto dell’ente e ritardandone l’accertamento)”.

Nell'articolo si sottolinea dunque che “integra gli estremi del 'contributo' al dissesto di cui all’art. 248, cc. 5 e 5-bis, Tuel la consapevole protrazione dello stato di sostanziale decozione dell’ente, attuata mediante l’approvazione di documenti contabili (bilanci di previsione e rendiconti) adottati in palese violazione dei principi di veridicità e trasparenza; conseguentemente la responsabilità sanzionatoria è ascrivibile agli amministratori in quanto, trattandosi di atti di loro competenza, non trova applicazione l’esimente prevista dall’art. 1, c. 1-ter, l. n. 20/1994”.
Inoltre, “sussiste la responsabilità del revisore pro tempore che abbia concorso al verificarsi del dissesto dell’ente, omettendo di verificare sia il rispetto dell’obbligo di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che la sua corretta individuazione, attraverso le opportune verifiche e attestazioni, nel corso dell’esercizio, dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, con grave violazione dei propri doveri di diligenza professionale”.

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