Dissesto Comune Campione, la Corte dei Conti si riserva la decisione
28 settembre 2023 - 13:39
Conclusa l'udienza in Corte dei conti sulle sanzioni elevate per i presunti responsabili del dissesto del Comune di Campione.
Scritto da Amr
Una lunga discussione, nella quale sia la Procura che le difese hanno espresso e loro argomentazione. Al termine, oggi 28 settembre, Corte dei Conti collegiale, a Milano, si è come prevedibile riservata la decisione, in merito ai due ricorsi che sono stati presentati (differenti, ma la trattazione è stata poi unificata) contro il decreto della Corte dei conti che in sostanza accertava la responsabilità dell'amministrazione Piccaluga in merito al dissesto del Comune di Campione d'Italia (avvenuto nel 2018), mentre invece non ne ravvisava nell'amministrazione Salmoiraghi, che era in carica al momento della dichiarazione di dissesto. Contro il decreto, sia i condannati che la Procura avevano presentato ricorso, in questo secondo caso contestando l'assoluzione dell'amministrazione Salmoiraghi.
In maggiore dettaglio, con il decreto di giugno la Corte dei Conti ha accertato la responsabilità dell'ex sindaca Maria Paola Mangili Piccaluga, dell'ex vicesindaco Florio Bernasconi e di Armando Bresciani, Mariano Zanotta, Diego Gozzi e Pierantonio Montagnini, respingendo invece la domanda che la Procura aveva formulato nei confronti dell'ex sindaco Roberto Salmoiraghi, dell'ex vicesindaco Alfio Balsamo e di Antonella D'Aniello, Salvatore Palmi e Giovanni Toninelli, per i quali si è anche disposto che sarà il Comune di Campione a pagare le loro spese legali.
Invece Piccaluga è stata condannata a pagare 117.132 euro a favore del Comune, Armando Bresciani 1.057 euro, Mariano Zanotta 18.871 euro, Diego Gozzi 1.030, Florio Bernasconi 18.220 euro e Pierantonio Montagnini 16.952 euro.
Nei confronti di Piccaluga, Bresciani, Zanotta, Gozzi e Bernasconi vengono inoltre applicate per 10 anni le misure interdittive previste previste dall’art. 248, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (dunque non possono ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili), mentre nei confronti di Montagnini si applicano per 5 anni le misure previste dallo stesso articolo, ma al comma 5 bis (dunque non può essere nominato nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili).