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Nelle case da gioco è già vietato fumare, a che pro ribadirlo?

24 settembre 2022 - 12:05

Analizzando il Ddl sulle "Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico" l'esperto Mauro Natta individua una ridondanza nel divieto di fumo, anche quello elettronico

Scritto da Mauro Natta
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Mi è capitato di leggere il disegno di legge n.696 della XVIII legislatura, "Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico".

Nella introduzione si legge che “Il presente disegno di legge intende rispondere all’esigenza, sempre più avvertita, di porre un argine al fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo”, ed ancora che “Il gioco con vincite in denaro attraverso l’utilizzo di slot e videolottery, il gioco online e i tagliandi delle lotterie istantanee”.

In particolare l’articolo 1 delinea l’oggetto e la finalità del disegno di legge: “introdurre disposizioni finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari interventi di cura, recupero e riabilitazione, nonché porre in atto una strategia per le prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di informazione e di sensibilizzazione”.

L’articolo 7 introduce “misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici e istituisce un numero verde nazionale”, mentre l’articolo 10 dispone “obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo”.

Ed ecco l’articolo 10, incentrato sugli "obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo", che riporta: “In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n.3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche”.

Ora, dopo aver controllato bene, almeno lo spero, che non vi fosse una esclusione specifica per le case da gioco e non essendo a conoscenza se l’aver richiamato slot, online e videolottery, sia sufficiente a detto scopo, mi chiedo se l’esclusione citata è implicita. Premetto che non ho conoscenze giuridiche sufficienti e che l’unica somiglianza la trovo nel campo assicurativo tra assicurazione all risk e assicurazione rischi nominati.

L’occasione mi permette di ribadire le due particolarità che troviamo nelle case da gioco. In primis l’accesso, che è consentito solo ed esclusivamente ai maggiorenni, infatti all’ingresso occorre tassativamente presentare un documento di identità valido. Mentre all’articolo 7 del disegno di legge in discorso, con il richiamo all’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011 n.111, sono menzionate le contravvenzioni pecuniarie inflitte a chi lascia giocare i minorenni.

La seconda è rappresentata dalla possibilità concessa ai familiari di una persona affetta da gioco compulsivo di vietare l’accesso al casinò tramite una specifica comunicazione inviata alla direzione.

Per completezza di esposizione ecco, qui di seguito, l’articolo 51 della legge n.3 del 16 gennaio 2003 precedentemente richiamato, sulla "tutela della salute dei non fumatori", il quale riporta che “è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione a) di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”.

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