Ho appreso, leggendo gioconews.it del 9 settembre, che è stato stampato il progetto di legge del deputato Roberto Caon, risalente al 2019, dal titolo “Delega al Governo in materia di istituzione di nuove case da gioco, disposizioni concernenti la disciplina dell’esercizio della prostituzione ...”.
Mi fermo alla prima parte, le case da gioco, e leggo la relazione introduttiva sull’argomento. “Per quanto riguarda le case da gioco nel nostro Paese la relativa disciplina risente di un’impostazione ormai datata ed è regolata attraverso deroghe al codice penale”.
Certamente il riferimento agli articoli dal 718 al 722 lo troviamo anche su un disegno di legge presentato nella sedicesima legislatura con n.1185. Ugualmente possiamo notarli nei decreti luogotenenziali del 1927 (Sanremo) utilizzati allo stesso fine nel 1933 e 1937 (Campione d’Italia e Venezia).
E nell’art. n. 1 del citato disegno di legge si può notare: “Ai sensi della presente legge è consentita l’istituzione di nuove case da gioco per la pratica del gioco d’azzardo su tutto il territorio nazionale in deroga...”.
Qualche progetto e/o disegno di legge proponeva i casinò stagionali e sulle navi da crociera e relativa regolamentazione.
Anche il numero delle possibili nuove case da gioco era stabilito dall’allegato A del citato disegno di legge e mi pare fossero stabilite le zone a ciò destinate.
Corrisponde al vero che da anni è atteso un intervento legislativo chiaro ed esaustivo per disciplinare il fenomeno. Infatti la Corte Costituzionale si è più volte attivata ad invitare il Parlamento a legiferare in materia con una legge organica.
All’articolo n. 2 del disegno di legge n.1185 troviamo i requisiti necessari ai Comuni per richiedere una casa da gioco: potenziale turistico, capacità ricettiva e la qualità delle strutture alberghiere, la presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco e una tradizione nel settore.
All’articolo n. 3 (Costituzione e gestione delle case da gioco) si legge tutta una serie di disposizioni inerenti, logicamente, la gestione che può ritenersi la più completa possibile per i tempi in cui è stato redatto.
L’articolo n. 4 introduce il capitolato generale e il n. 5 il regolamento di attuazione previgente la specie e i tipi di giochi ammessi, le disposizioni volte a garantire l’ordine pubblico, le disposizioni relativi ai controlli e, al punto e), il richiamo all’art.1933 del codice civile.
All’articolo n. 7 è prevista la creazione di un apposito nucleo di polizia con compiti di prevenzione e di polizia giudiziaria.
Chiaramente è indubitabile che la casa da gioco rappresenta, oggi molto meno che negli anni passati, uno strumento valido a procurare entrate tributarie per l’ente pubblico periferico e sviluppo turistico. Lo si può pacificamente verificare, specialmente qualche tempo fa, unitamente all’occupazione diretta e dell’indotto.
Dai progetti e disegni di legge depositati in Parlamento si possono ricavare altre indicazioni utili e, certamente, si dovrà usufruire delle indicazioni dei gestori e delle organizzazioni sindacali. Ogni punto di vista sulla problematica può divenire di sicuro interesse.
Ritengo di poter parzialmente interpretare il senso della chiusura dell’intervista risalente al 2019 con il fatto che il Paese, circondato da una agguerrita concorrenza europea relativamente alle case da gioco, dovrebbe tenerle in maggiore considerazione in tema di turismo. Il che è molto ben accolto da parte mia che aggiungo l’invito a tenere presente il particolare settore in discorso, in specie a mente le ultime vicende riguardanti i casinò italiani dal punto di vista economico per i concedenti e occupazionale. Ai concessionari deve essere garantita, da parte dell’ente pubblico periferico la economicità della gestione che, negli ultimi tempi, ha penalizzato la consistenza delle loro entrate tributarie.