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Versamento ritenute al Casinò St. Vincent, tra polemiche e sentenze

19 aprile 2019 - 15:03

Fa discutere l'indagine a carico dell'Au del St. Vincent Resort & Casino, ma su omesso versamento ritenute e domande di concordato è intervenuta anche la Cassazione.

Scritto da Mauro Natta
Versamento ritenute al Casinò St. Vincent, tra polemiche e sentenze

La notizia che l’amministratore unico del Saint Vincent Resort & Casino, Filippo Rolando, era indagato per omesso versamento delle ritenute ha prodotto l’insorgere di grande preoccupazione da parte della maggioranza consiliare.
La risposta a tale infondata preoccupazione l’ha ricevuta, pare, dalla stessa Autorità che il provvedimento ha indirettamente emanato.
Lo stesso Au ha dichiarato trattarsi di un atto dovuto e atteso e che certamente non deve essere oggetto di inquietudine, di insicurezza o di altro. In buona sostanza l’art.10 bis (il 10 ter interessa l’imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione, da sei mesi a due anni, chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Non è il caso di citare le sentenze della Corte di cassazione che sono intervenute sull’argomento quando il soggetto contravventore ha depositato il ricorso di concordato preventivo; allo stesso tempo vorrei ricordare la sentenza n.137/2018 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che ha stabilito che il mancato pagamento – dopo il deposito del ricorso di concordato preventivo “con riserva” (art.161, comma 6° del RD 267/1942) costituisce una causa di non punibilità per forza maggiore, ai sensi dell’art,6 del Decreto legislativo 472/1997, anche nel caso di successiva rinuncia alla domanda.

Ho anche trovato un riferimento al codice penale, art. 51 mi pare di ricordare, in cui si legge che l’adempimento di un dovere imposto da una norma di legge esclude dalla punibilità. Per questa ragione il debitore che abbia ottenuto l’ammissione al concordato non deve effettuare pagamenti che sono in relazione a crediti anteriori a detta ammissione alla particolare procedura.
Concludendo chi scrive non è sicuramente un esperto della particolare materia che, però, tramite una piccola ricerca in internet ha potuto informarsi adeguatamente, o almeno spero.
Sicuramente chi ha a disposizione un ufficio legale poteva avanzarsi una simile figura o, forse, c’è dell’altro.
Non interessano a molti le “beghe” politiche ma, certamente, sono in molti ad augurarsi che chi è chiamato a risolvere per il meglio una situazione complicata possa lavorare dedicandosi alla problematica principale che, in definitiva, alla luce degli avvenimenti è ciò che veramente rileva.
Chiaramente può e deve interessare il discorso se le attività di un bilancio devono essere considerate dando uno sguardo alle passività, dell’identico periodo, ma l’interesse generale non può restringersi alle sole discussioni che recentemente si sono ascoltate.

 

 

 

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