Corte d'Appello: 'Nulla la sentenza di fallimento del Casinò Campione'
Accolti dalla Corte d'Appello i reclami presentati contro il fallimento del Casinò Campione d'Italia: annullata la sentenza di fallimento.
Il Comune di Campione d'Italia, il Casinò Campione d'Italia e la Banca popolare di Sondrio hanno trovato accoglimento, da parte della Corte d'Appello di Milano, dei reclami che avevano presentato contro al sentenza del tribunale di Como che aveva disposto il fallimento, per insolvenza, del Casinò di Campione d'Italia. I giudici hanno ritenuto che sia stato violato il principio di contradditorio, nel decreto e nella conseguenza sentenza di fallimento disposti dal tribunale di Como.
Come si legge nel dispositivo, la Corte "dichiara la nullità del decreto del Tribunale di Como, pubblicato in data 27/7/2018, che ha dichiarato inammissibile la domanda ex articolo 161 comma 6, L.F., presentata dal Casinò di Campione Spa, nonchè della coeva sentenza n. 92/2018, emessa dallo stesso Tribunale, con la quale è stato dichiarato il fallimento di Casinò di Campione Spa", Inoltre, "rimette le parti avanti al Tribunale di Como perché, previa rinnovazione dell'atto nullo, si pronunci sulle domande dalle medesime proposte nei termini di cui in motivazione, con onere di riassunzione ex. articolo 353 c.p.c.".
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Nella sentenza, la Corte ribadisce che "debba essere affermata - in accordo con il primo giudice - la fallibilità di Casinò di Campione Spa" e che "non hanno pregio le censure di una delle reclamanti secondo la quale il tribunale avrebbe errato non considerando che le disposizioni della legge fallimentare si applicano solo agli imprenditori che esercitino, in concreto, un'attività commerciale connotata dal cosiddetto lucro oggettivo, ossia dall'idoneità della stessa a produrre utili 'tramite proporzionalità tra costi e ricavi'".
Quato invece a un altro motivo addotto dai reclamanti, quindi sulla nullità del procedimento e delle sentenza dichiarativa di fallimento per mancata audizione del debitore, in violazione degli articolo 15, 162 L.Fl 101 c.p.c. e 111 della Costituzione, secondo i giudici "la censura di illegittimità del decreto e della sentenza, che di esse costituisce l'inelimibanbile presupposto", sono "fondati. la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che "ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cd in bianco (...) va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162 comma 2 L. Fall., per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura fallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta e abbia avuto di svolgere le sue difese" (come afferma la Cassazione).