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Casinò e controlli, l'interesse delle proprietà e delle gestioni

26 febbraio 2024 - 09:31

Il tema dei controlli nei casinò è di primaria importanza: ecco cosa recita la legge e quali sono gli interessi delle società di gestione e delle proprietà.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

Ho riflettuto un pochino più del solito e, allo stesso tempo, aggiungo che la politica non rileva affatto nella questione. È esclusivamente una interpretazione di un decreto e la conseguente considerazione a mio modo di vedere la questione.
Ho letto su gioconews.it che il segretario organizzativo della Fiamma tricolore di Como Carlo Russo ha dichiarato: “è venuto meno anche l’organo pubblico che certificava i proventi dei giochi sia le mance...” e ancora; “spiace però registrare il disinteresse e il silenzio da parte degli casinò italiani”.

Non intendo assolutamente esprimere un benché minimo pensiero su quanto  riportato, in specie la prima parte, ma non posso fare a meno di chiedermi quali possano essere le motivazioni per le quali viene espresso rincrescimento per il silenzio delle altre case da gioco italiane.
Chiaramente  non mi spetta altro da chiedere; non riesco ad immaginare il perché le altre case da gioco del Paese dovrebbero intervenire su quanto il signor Russo ritiene deficitario al casinò di Campione d’Italia in tema di controlli in definitiva trattasi, mi pare, di questo e null’altro, forse sbaglio?

L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Oserei dire che quanto citato sia sufficiente. Attribuendo la natura giuridica alle entrate in discorso, si tende, credo, ad indicare un diverso soggetto che dovrebbe interessarsi della questione sollevata. Ovvero, a mio avviso, i proventi derivanti dalla differenza tra vincite e perdite costituiscono l’oggetto della discussione.
Molte volte ho letto, nel 1992, nei vari disegni e progetti di legge in tema di case da gioco, che nel corpo di una legge organica avrebbe dovuto trovare corpo la disposizione riguardante il controllo di specie, uguale per tutte le case da gioco, bene inteso per gli enti pubblici concedenti. Non mi pare che una simile disposizione possa essere estesa alle gestioni che potrebbero avere anche interessi supplementari e, per il raggiungimento dello scopo, potrebbero necessitare di procedure differenti.
Ammesso e non concesso che la mia opinione sia accettabile, continuo con il dovere di controllare la regolarità del gioco e degli incassi sui quali si conteggia la percentuale sui proventi da versare al concedente. Importo che varia in conseguenza della quantità di mance che il personale tecnico di gioco “devolve” alla gestione (Cassazione, n.672 del 9 marzo 1954). In questo senso si può ammettere che la consistenza delle mance vi influisce, indirettamente. Non si potrebbe sottacere che l’equilibrio delle gestione dipende dai specificati proventi aleatori.
Ritornando alla problematica controllo si può ammettere che le metodologie, come già accennato, seguite dai gestori possono essere diverse o meglio più estese, di quelle utilizzate dall’ente pubblico periferico titolare della casa da gioco. 
In tanti anni, lavorando nel nel settore, ho trovato un metodo per il controllo a posteriori, quello che maggiormente dovrebbe interessare in quanto, a distanza di un ragionevole lasso di tempo, permette di ottenere buoni risultati. Come ho sempre scritto non pretendo che sia il solo; certamente è l’unico che mi ha dato le soddisfazioni che cercavo. 

Ora desidero introdurre ciò che mi è sembrato il compito svolto dai controllori comunali al Casinò di Sanremo, e in parte non posso che paragonarlo al mio procedere. In parte perché l’ho trovato su internet in un sito dedicato dal quale ho potuto dedurre in tutta tranquillità che le mance loro interessano.
Ho qualche notizia  frutto di informazioni assunte delle quali non ho certezza assoluta e non ne faccio, ragionevolmente, menzione alcuna. sono però convinto e quando si parla di case da gioco lo cito spesso, che il controllo così come è stato adottato nella specifica legislazione francese, sia da applicarsi da parte del concedente.

È certo che l’inizio dovrebbe essere uguale per concedente e concessionario salvo ampliamenti da parte di quest’ultimo, come già accennato, atti a seguire lo sviluppo dell’attività con particolare riguardo al trend della produzione, alla politica produttiva e agli investimenti tanto per ricordarne alcuni.
In ogni caso la questione veramente interessante, per chi scrive e che non ha narrato la modalità tramite la quale si può effettuare il controllo di cui si parla, è quella che concorre ad affermare che la “cosa” è fattibile e, mi permetto una integrazione, doverosa come sempre a mio personale avviso.  
Chiudo questo breve intervento ribadendo quali, a mio avviso, sono alcuni dei compiti, contrattuali e non, delle parti in causa. È certo che in quanto precede non  ho inteso né interpretare l’essenza del citato articolo né indicare come si giunge ad un controllo efficiente; solo ed esclusivamente come si può o meglio, come sono perfettamente in grado di affermare, ottenere il valido risultato.

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