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Nuovi casinò, sostegno alla proprietà senza trascurare i controlli

22 maggio 2023 - 10:00

Istituire nuovi casinò è una strada anche politicamente percorribile, ma non deve essere trascurato il tema dei controlli.

Scritto da Mauro Natta

Foto di Neil Thomas su Unsplash

Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448
Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del  Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso,nel 1933  identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937.

Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente del Consiglio regionale VdA
Art. 1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art. 3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.


Ed ecco, mi si permetta l’espressione, il succo dell’istituzione delle case da gioco esistenti nel Paese: creare entrate per l’ente pubblico locale tanto da fornirgli una ulteriore fonte di approvvigionamento finanziario da impiegare nei servizi alla popolazione. Una modalità che in altri Stati, specialmente confinanti, adottano a piene mani.
Sicuramente detta facoltà non può essere concessa a tutti quelli che ne facciano richiesta ma abbisogna di una regolamentazione, progetti e disegni di legge presentati in Parlamento dal 1992 in poi sicuramente trattano dell’argomento in parola.
Lo stesso dicasi per molte altre problematiche che, al momento, per l’esistente non si vedono in quanto già risolte: ingresso ai maggiorenni non concesso e divieto a chi è segnalato come ludopatico.
Tante sono le motivazioni per mettere in campo altri argomenti per i quali si corre il rischio di sconfinare nella sfera politica; non è questo il mio intendimento e non riesco decisamente a trattarne come già feci nel 1992.

Ma c’è, a mio personale giudizio, una questione che non deve essere minimamente trascurata: il controllo, sia quello sui materiali di gioco impiegati sia quello sulla regolarità del gioco e degli incassi. E’ un compito che, opportunamente preparato, può essere svolto dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato .
Vi sono altre modalità da inserire, in specie, per quanto riguarda il trasferimento  quote e/o azioni; chiaramente non mi posso permettere se non di suggerire il tema demandando agli esperti il compito cui ho fatto cenno.
Non potrà sfuggire ad alcuno la rilevanza dell’iniziativa che spero metta una parola fine al richiamo della Corte Costituzionale in tema di case d gioco che, finalmente, potranno vantare una legge organica.
Un breve  accenno alla particolarità delle entrate a favore dell’ente pubblico derivanti dalla casa da gioco senza fare riferimento alcuno alla tipologia gestionale per non cadere nelle questioni di carattere politico: l’art.19 del DL n.319/1986 convertito in L. n.488/1986 ne definisce la natura giuridica: tributaria.
Questa è la ragione per la quale mi sono permesso di consigliare la Polizia dei giochi e un valido programma obbligatorio da parte dei concedenti al fine di verificare lo ripeto, la regolarità del gioco e degli incassi in ogni momento.

L’articolo 19 del Decreto Legge n.319 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al R. D. L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al R. D. L. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Nei capitolati che riportano le norme contrattali riferentesi alla gestione delle locali case da gioco, le entrate speciali sono individuate in proventi netti (come sono certo li definiva quello di Venezia) facendo riferimento entrambi alla Legge n. 488/86 di conversione dell’art.19 del D. L. n. 319 del 1 luglio 1986 e mance.
Concludendo ritengo si debbano pacificamente considerare entrate tributarie quelle che derivano dai tavoli e dai giochi e la parte delle mance al netto di quanto di competenza degli impiegati tecnici croupier.
Ad una similare conclusione si può giungere  leggendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.90 del 2022 quanto segue:
“La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. 
I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine (...) di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario”. (Dalla sentenza 152 del 1985)

Troppe volte ho scritto e continuo a scrivere che le entrate derivanti agli enti pubblici proprietari delle case da gioco italiane sono entrate con una espressa e certa natura giuridica: tributaria.
Eccone una: forse la più rilevante. L’articolo 19 del Decreto Legge n.319 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86 già citato.   
Il Decreto 16 luglio 1936, n. 104 all’art.1 recita: “E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di Venezia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”. E’ proprio al casinò di Venezia il mio riferimento per affermare, naturalmente a mio parere, che la quota mance, al netto di quella di competenza dei dipendenti, è perfettamente negoziabile in occasione del contratto di lavoro.

Desidero ricordare che a Venezia (società di gestione della casa da gioco pubblica, ndr) le mance chemin de fer erano così ripartite: 54% al Comune e 46% ai dipendenti. Le mance della roulette francese erano al 50% tra Comune e dipendenti. A seguito dell’affido al reparto chemin de fer del punto banco la suddivisione ritorna al 50% mentre  seguito dell’affido del black jack al reparto roulette la suddivisione è stata la seguente: 60% i dipendenti e 40% al Comune.Sicuramente non esiste una norma di legge che impone la suddivisione delle mance al 50%; ne conseguirebbe la possibilità di trattarne in sede di contratto di lavoro.

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo  consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …” Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. La sentenza citata è anteriore alla Legge n. 488/86 vi è, in ogni caso, da credere che la quota mance in discorso ha il compito di confortare il costo del personale e, in definitiva, contribuisce – influendo positivamente sul bilancio – ad incrementare le entrate tributarie a favore della proprietà. Questo dovrebbe intervenire sulla suddivisione piuttosto che il gestore era ed  è  anche ora, mi verrebbe da dire meglio tardi che mai!

Chi lo chiama polivalente, chi multifunzione come ho fatto ultimamente mentre prima utilizzavo un brutto termine probabilmente improprio “plurispecializzato” ma adatto per indicare le molte possibilità della stessa persona di lavorare in modo professionale a tavoli con giochi diversi.
Forse il fatto che abbia prestato la mia opera al casinò di Venezia dal 2001, appena in pensione, mi ha permesso di notare che la ricerca di un simile qualità era già in atto. Probabilmente l’apertura di Ca’ Noghera, nell’agosto 1999, aveva incentivato con maggiore forza detta necessità in tema di produzione.
Forse la volontà di tener ben separate le caratteristiche e le qualità delle due sedi con un occhio di riguardo a Ca’ Vendramin e/o qualche intuizione del professor Gianni Corradini  hanno incentivato un percorso di carriera per i dipendenti tecnici di gioco previgente la conoscenza di più giochi praticati. Un percorso che aveva il suo apice nel compito che non si può definire se non particolarmente difficile ed importante di capo partita allo chemin de fer.

Forse, almeno inizialmente, i motivi a monte erano almeno due: l’adeguamento reale e in tempi rapidi dell’offerta alla domanda e la minore incidenza sul costo del personale che la obsoleta suddivisione un reparti non aveva certamente agevolato in tal senso.
Sta di fatto che un confronto tra il 2019 d il 2022 pongono in evidenza:
presenze: 344.915 contro 295.599; introiti slot 52.446.511 contro 59.877.082; totale introiti 92.800.744 contro 104.435.224.
Purtroppo non sono riuscito ad avere i dati separati delle due sedi, continuo:
roulette francese 3.793.041 contro  3.772.419; chemin de fer 4.794.112 contro 5.336.695; punto banco 9.606.444 contro 15.909.457; black jack 6.447251 contro 4.933.163; fair roulette 13.705.673 contro 12.399.253.
Onestamente non sono informato sulla consistenza numerica del personale addetto ai giochi; il maggiore incremento è stato registrato dalle slot machines malgrado le minori presenze e non va sottaciuta la presumibile maggior qualità e disponibilità riscontrabile nei risultati relativi a punto banco e chemin de fer.
Anche gli importi riferentesi alla fair roulette pare confortino quanto annotato relativamente alle slot.
Per chiudere quello che definisco continuamente un dato teorico ma che calcolo per mia soddisfazione: il giocato e perso statistico per ogni presenza alle slot e sul totale:
2019 74,73 e 132,23 2022 95,69 e 166,90.
Sempre teoricamente mi verrebbe da dire che la qualità ha subito un leggero incremento.

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