Broker gioca risparmi dei clienti al gioco, Cassazione conferma sanzioni per Casinò Venezia

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Casinò di Venezia sanzionato dal ministero di Economia e finanze per non aver vigilato sulle giocate di un broker - con i risparmi dei clienti - violando le norme antiriciclaggio.
Scritto da Dd

Una casa da gioco ha l'obbligo di effettuare verifiche approfondite di fronte "alla frequenza" e alla "durata delle presenze" di un cliente" nel Casinò e alle cifre che un giocatore spende.

Così la Corte di cassazione si pronuncia, con un'ordinanza, confermando una precedente decisione della stessa Corte, relativa alla valutazione degli indici di anomalia previsti dal decreto del ministero dell’Interno sul caso di un broker che, una decina di anni fa, ha perso al casinò di Venezia gran parte dei risparmi che gli erano stati affidati dai clienti, per una somma complessiva di svariati milioni di euro.

Nello specifico, il ricorso originario è stato presentato dalla società Casinò di Venezia Gioco Spa e dal responsabile antiriciclaggio al Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del decreto con cui il ministero dell’Economia e delle finanze gli aveva comminato la sanzione amministrativa di 250mila euro per la violazione della disciplina antiriciclaggio di cui all’art. 41, comma 4, d.lgs. 231/2007, e, segnatamente, per l’omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione ai rapporti intrattenuti con il Casinò dal broker dal 2011 al 15 marzo 2015.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione ritenendo che, nel caso di specie, fossero ravvisabili" altri indici di anomali "a fronte della frequenza e della durata delle presenze" del giocatore, ma anche di fronte alla "concessione del cosiddetto viatico in diverse occasioni e per l’utilizzo", da parte del giocatore stesso, "di assegni circolari emessi da venti istituti bancari".

La Corte di cassazione nel novembre 2024 aveva già rigettato il ricorso del Casinò, 

rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione il quarto motivo di ricorso per procedere a “un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione”.

Al Casinò, che chiede alla Cassazione di rivedere la sua sentenza, la Corte risponde confermando quanto espresso in precedenza, ossia che il caso specifico avrebbe dovuto mettere in allarme i gestori della casa da gioco rientrando nella "richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività” e a maggior ragione di fronte alla "proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale", in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata" e mettendo in atto "modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi". 

I ricorrenti avevano sostenuto che la Cassazione, nella sua prima decisione, avesse commesso degli errori di valutazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura, chiarendo che nella precedente ordinanza era stato correttamente osservato come le contestazioni fossero state rivolte soltanto ad alcuni degli indici (quelli ai punti 8 e 8.1), e che la decisione di merito della Corte d’appello di Roma avesse invece fondato la propria valutazione anche sugli ulteriori indici (i numero 9, 14 e 29) del decreto ministeriale.