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Casinò Campione, minoranza sulle barricate per l'atto di indirizzo

15 aprile 2021 - 07:24

Netta presa di posizione della minoranza contro l'atto di indirizzo alla società Casinò Campione Spa, il testo finale approvato.

Scritto da Anna Maria Rengo

Approvata con i voti della maggioranza e di Christian Toini, formalmente ancora in minoranza ma non più facente parte del gruppo Campione 2.0, e che si è invece astenuto sui due emendamenti presentati (e approvati).
Sì dunque del consiglio comunale di Campione d'Italia all'Atto di indirizzo alla società Casinò Campione Spa, in vista dell'assemblea dei soci convocata per oggi, 15 aprile.

Ma il gruppo Campione 2.0, composto da Simone Verda e da Marco Boffa, ha fatto sentire con forza la sua voce contraria. Lo ha fatto con una nota inviata al prefetto di Como, al ministro degli Interni, all'Organo speciale straordinario di liquidazione e alla Corte dei Conti, e che ha chiesto "di trascrivere in delibera e di allegare alla stessa la nostra dichiarazione di voto".

I due consiglieri ravvisano "nella volontà di questo consiglio comunale e della sua giunta comunale di finanziare una società in stato di gravissima insolvenza (già contestata dalla Procura della Repubblica di Como)" la "violazione della norma imperativa di legge contenuta nell’art. 14, comma 5, Tusp (principio del c.d. divieto di soccorso finanziario).

Detta norma, in particolare, al primo periodo stabilisce che le Amministrazioni pubbliche (tra cui anche gli enti comunali) 'non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali'.

Secondo Verda e Boffa, "nel caso di specie la finalità ultima della deliberazione assunta dal Comune è quella di consentire il pagamento dei debiti della propria società partecipata nell’ambito di una procedura concordataria, accollandosi 'di fatto' i debiti della società che gestisce il Casinò che, a sua volta, come emerge dalla vicenda pendente innanzi al Tribunale di Como, non è in grado di avere un suo equilibrio economico-finanziario. In questo senso, la Magistratura contabile ha evidenziato che il 'contributo' dell’Amministrazione socia in ogni sua forma (ad esempio, finanziamenti, rinuncia alla riscossione dei crediti o patrimonializzazione degli stessi), non può avere un interesse pubblico 'nella mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l’Ente invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio (quantunque unico e pubblico)' (C. Conti, sez. contr. Liguria, del. n. 24/2017/Par dell’8 marzo 2018)".

Inoltre, "sempre secondo la Magistratura contabile, se un ente locale-socio utilizza le proprie risorse finanziarie per sostenere una eventuale ipotesi di pre-concordato o concordato in bianco della propria società partecipata in situazione di crisi (art. 161, comma 6, l. fall.) non si rientra nella deroga prevista dal secondo periodo dell’articolo 14 cit. che 'rappresenta una eccezione alla regola del divieto di disporre finanziamenti in favore delle società in perdita da tre anni'. L’eccezione disciplinata dal secondo periodo, infatti, deve 'essere interpretata restrittivamente. Con la conseguenza che le uniche forme di finanziamento di una società in perdita, partecipata dalle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1 comma 3 della legge 196 del 2009, sono esclusivamente quelle specificatamente e tassativamente indicate e tipizzate dal legislatore' (C. Conti, Sez. contr. Calabria, par. n. 29 del 14 febbraio 2018)".

In quest’ottica, "il comma 6 dell’articolo 161 della legge fallimentare -che prevede la presentazione di 'un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore'- deve essere inteso nel senso che il piano ivi contemplato, pur contenendo una proposta di massima relativa al pagamento dei creditori (con correlata estinzione dei debiti) non può essere considerato un 'piano di risanamento' di cui al secondo periodo dell’art. 14 Tusp".

Più nel dettaglio, "il testo unico delle società partecipate consente esclusivamente, in varie forme, il trasferimento di risorse finanziarie a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, nella specie si tratterebbe invece di un 'sostegno finanziario al concordato in bianco', sostegno che si risolverebbe nella diretta erogazione di risorse finanziarie per il pagamento di creditori della società, ivi compresi i dipendenti della stessa. La Magistratura contabile, quindi, conclude che 'la fattispecie disciplinata dall’articolo 161 della legge fallimentare non integra né può essere assimilata, sotto alcun profilo, alle ipotesi ricorrendo le quali è consentito finanziare una società in perdita da parte di un ente locale'".

Questi i motivi per i quali il gruppo di minoranza Campione 2.0, "decisamente contrario alla proposta di delibera, annuncia la propria totale dissociazione da tale atto e, quindi, il proprio voto contrario".

LE OSSERVAZIONI DI TOINI - Nella sua dichiarazione di voto favorevole, il consigliere Christian Toini ha invece sottolineato, relativamente alla parte in cui le quote di proventi annui a favore dell'ente sono espressi in euro, che "viene toccato un principio importante, sancito da tutte le convenzioni stipulate storicamente tra le parti in cui la quota era espressa in franchi svizzeri essendo il bilancio comunale in franchi svizzeri. Di fatto la delibera prevede la delibera prevede l'entrata in cassa in franchi, ma la base di partenza è un importo in euro che lascia l'eventuale rischio cambio a carico dell'ente".

Ciò premesso, "le motivazioni sono condivisibili in quanto volte a favorire il concordato in continuità, prevedendo un contributo annuale fisso in euro per la Casa da gioco (moneta in cui è redatto il bilancio)". Nell'esprimere parere positivo alla delibera, Toini si augura che "la strada iniziata porti finalmente alla conclusione positiva che la comunità attende da tempo".

GLI EMENDAMENTI - All'atto di indirizzo approdato in consiglio comunale sono state apportate due modifiche, frutto degli emendamenti presentati dal consigliere di maggioranza Giovanni Maria Bonvecchio.

Nel primo si chiede di inserire, nella parte dell'atto sui contributi da corrispondere al Comune e sui suoi crediti: "come verrà indicato dal piano e dalla perfezionando proposta di concordato anche alla luce degli accordi definitori con gli ex dipendenti. In merio ai crediti vantati dal Comune di Campione nei confronti della società Casinò di Campione Spa si rileva che gli stessi sono quelli ammessi e confermati dal tribunale di Como al passivo della predetta società".

Il secondo emendamento si riferisce invece alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti all'amministratore unico Marco Ambrosini e si prevede che il consiglio comuale conferisca indirizzo "affinchè l'assemblea determini un'indennità di carica non superiore a quella prevista dall'articolo 4, comma 4, del Dl 95/2021, omnicomprensiva, nonchè al rimborso per spese e indennità chilometriche per trasferte documentate, con decorrenza dalla data dell'avvenuta riconferma del dicembre 2020 e sino alla data dell'auspicata riapertura della Casa da gioco e comunque sino alla nomina di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) da parte della società. Tenuto conto dell'attività svolta dall'amministratore unico a favore della società Casinò di Campione Spa (per assistenza e coordinamento per i ricorsi in Corte di appello di Milano e in Cassazione contro il fallimento, conclusisivi con esito positivo per la Società e che hanno consentito alla società di ritornare in bonis e di aprire la strada all'attuale fase concordataria, altrimenti preclusa, nonché della rilevante e complessa attività straordinaria richiesta per la procedura di concordato in corso e di possibile definizione delle vertenze giudiziarie instauratesi a seguito dei licenziamenti disposti dalla curatela fallimentare, potrà essere riconosciuto a favore dello stesso, ad avvenuta omologazione del concordato e di riavvio dell'attività della casa da gioco, un premio di risultato, ove previsto, pari al 50 percento del massimale annuo consentito per gli amministratori di società a partecipazione pubblica".

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