Assegno di disponibilità a ex dipendenti, il Comune Campione si costituisce in giudizio
Due anni fa, il tribunale di Como ha condannato il Comune di Campione d’Italia a pagare oltre 74mila franchi (pari a 80mila euro al cambio attuale) a tre ex dipendenti dell'ente, oltre che una somma di 168.771 franchi (cifra comprensiva di una parte già liquidata) ad altri quattro ex dipendenti, calcolando nel loro assegno di disponibilità anche l'80 percento di quello ad personam, ma non quello di exclave.
Ora il Comune torna ad occuparsi della questione con una deliberazione di giunta comunale relativa al ricorso al tribunale ordinario di Como – sezione civile, fresca di pubblicazione sull'albo pretorio.
L'amministrazione di Campione ha deliberato di “costituirsi in giudizio e conferire incarico all’avvocato Massimo Rossi dello Studio legale Caprarulo a rappresentare il Comune di Campione d’Italia nel procedimento”, legale di fiducia che ha già seguito le stesse vertenze per altri ex dipendenti, vista la necessità di affidare un incarico a professionista esterno in quanto l’Ente non dispone di un ufficio di avvocatura. E visto anche che “è stato chiamato terzo in causa il ministero dell’Interno, Ente a cui spetta il rimborso delle eventuali somme inserite nell’assegno di disponibilità ex art. 33 co. 8 D. Lgs. 165/2001”.
Nella deliberazione viene rilevato che “l’esito delle vertenze non comporterà nuovi e ulteriori oneri a carico dell’Ente in quanto, tali oneri, dovranno essere rimborsati all'Ente da parte del Ministero dell’Interno”, viene dato atto che “le risorse per sostenere la spesa derivante dalla presente deliberazione, trovano copertura alla specifica missione del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025” e, infine, viene demandato “ai competenti uffici dell’Area Amministrativa l'adozione di ogni atto inerente e conseguente la presente deliberazione ivi compreso la formalizzazione dell’impegno di spesa”.
I RICORSI DEGLI EX DIPENDENTI – La vicenda nasce da due distinti ricorsi che alcuni ex dipendenti del Comune, dichiarati in eccedenza nel 2019 (e dunque posti in disponibilità) dall'allora commissario prefettizio Giorgio Zanzi, dopo che nel giugno 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Campione d’Italia, avevano presentato sostenendo che la loro retribuzione fino a quel momento comprendeva anche l'assegno ad personam. Ma il Comune aveva prima omesso di considerare nel calcolo dell’assegno di disponibilità (80 percento della retribuzione) dal giugno 2020 per poi chiedere, a settembre, la restituzione dei maggiori importi erogati in precedenza.
Altri ex dipendenti avevano invece presentato un separato ricorso affermando che nell'assegno di disponibilità andava calcolato non solo l'assegno ad personam, ma anche quello di exclave.
I giudizi sono stati riuniti e il tribunale ordinario ha ritenuto fondata la domanda sulla computabilità dell'assegno ad personam ai fini del calcolo dell'indennità di disponibilità.
Discorso diverso, secondo il tribunale, andava fatto per l'indennità di exclave, in quanto "l’art 33 co 8 D Lgs 165/2001 contempla come voci utilizzabili per il calcolo dell’indennità, solo lo stipendio e l'indennità integrativa speciale, per cui è evidente che, in base al tenore letterale della norma, non può tenersi conto anche dell’indennità di exclave, erogata anch’essa ai dipendenti comunali in considerazione della particolare situazione geografica del Comune di Campione d’Italia, ma rimasta negli anni sempre separata e distinta dall’Iis e quindi, a questa non riconducibile, a differenza dell’assegno ad personam".