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Casinò: le finalità istitutive nelle norme di legge e nei promemoria della Corte di Conti

29 luglio 2023 - 11:01

I casinò sono stati istituiti per ben precise finalità istitutive: lo dicono le norme di legge e lo ricorda anche la Corte dei Conti.

Scritto da Mauro Natta
@ Pix4Free.org

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Ogni tanto vado a rileggere,  perché qualcosa indubbiamente può sfuggire, vecchi numeri di gioconews.it, in uno di questi. in data 30 giugno, noto che la procura della Corte dei Conti di Como afferma che gli amministratori del Comune, modificando la convenzione con la casa da gioco, “hanno violato le finalità per le quali il Rdl 2.3.1933 n. 201 aveva autorizzato l’esercizio del gioco d’azzardo”.  

Regio decreto legge n.201 in data 2 marzo 1933
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di Campione d’Italia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del  Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Reputo che l’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, che recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”, sia perfettamente idoneo al  momento anche se non accenna a Campione d’Italia.

Sempre dal citato articolo: “... e vi è da sottolineare che gli amministratori hanno la doppia responsabilità sia della decozione dell’ente sia per il mancato controllo e gestione del casinò del quale il Comune era socio unico e titolare della concessione sul gioco d’azzardo”.
Sicuramente non intervengo in tema Corte dei Conti perché non mi ritengo  all’altezza, mi preme, invece, evidenziare che per “le entrate derivanti dalla gestione della casa da gioco” si dovrebbe intendere sia il risultato dei tavoli (vincite meno le perdite) che in qualche casinò è indicato anche come netto (Venezia) e le mance per la parte di competenza della gestione, indirettamente dell’ente pubblico titolare della concessione.

Così come recita il decreto 318/86 all’art.19, che tratta delle entrate derivanti dalle gestioni delle case da gioco; non potrebbe nutrirsi dubbio, quindi, sul fatto  che si parla dei ricavi netti dei tavoli da gioco, forse di quelli elettronici e della parte delle mance di competenza delle gestioni. 
Di questa determinazione se ne trova traccia nei capitolati e/o convezioni relativi/e alla gestione dei casinò di Venezia e Sanremo.
Consideriamo che, a prescindere dalla tipologia gestionale se pubblica o privata, la parte delle mance, al netto di quanto compete al personale tecnico di gioco, contribuisce ad incrementare la quota del concedente tramite l’effetto positivo sui costi di gestione. Pare che l’eventuale esclusione delle mance  altro non sia che la non comprensione delle stesse dal computo della partecipazione proporzionale o fissa (come avviene sino al 2027 per il casinò di Campione d’Italia) sui proventi netti di gioco come precedentemente individuati.  
Desidero concludere con una mia convinzione in tema di mance; queste non fanno parte del contratto di lavoro nel senso che non provengono dal datore e, al tempo stesso, la loro ripartizione con il gestore può essere concordata a margine del citato contratto.  A Venezia si trova esempio di una ripartizione differente dal 50 percento.

Non pretendo minimamente che il mio parere personale sia condiviso da tutti. Sono indotto a credere di aver chiarito il circuito dei proventi che derivano all’ente pubblico titolare della casa da gioco: quelli dei giochi sulla scorta di quanto statuito nella convenzione, fatti salvi i cambiamenti dovuti a particolari periodi, ad esempio la recente pandemia, le mance per la quota stabilita, unitamente a una parte dei proventi citati, a garanzia dell’equilibrio finanziario della gestione. 

Aggiungo, scusandomi per il decreto che ho riportato in altre occasioni ma non tutti lo conoscono,  che il circuito in buona sostanza potrebbe esprimersi con la quota mance che rimane direttamente alla gestione come anche la differenza tra gli introiti e quanto versato nelle casse dell’ente pubblico. Il rilevo più importante è costituito dalla effettiva considerazione della natura giuridica assegnata alle risorse in discorso.

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