Dl Riaperture, ammissibili gli emendamenti sui casinò
Prima selezione, da parte della commissione Affari sociali della Camera, degli emendamenti presentati al disegno di conversione in legge del decreto Riaperture. E tra quelli che sono stati dichiarati ammissibili, figurano quelli che più direttamente riguardano i casinò.
Innanzitutto quello a firma dei deputati della Lega Bazzaro, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Giglio Vigna, che prevede che “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentite le attività di casinò, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e attività di casinò”.
Primo sì, ma naturalmente ora gli emendamenti devono essere votati, anche a quello dei deputati di Italia Viva Ungaro, Noja, Vitiello, e che prevede che “dal 25 giugno 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.
Non cita espressamente i casinò, ma per via estensiva li riguarda, anche l’emendamento dei deputati di Forza Italia D’Attis, Bagnasco, Novelli, anch’esso ammissibile, secondo il quale “sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività di gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi e nelle sale Bingo e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data
anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. 2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9″.