Fabbisogno personale al Comune Campione CdS: 'Nessuna disparità di trattamento'
Il Consiglio di Stato ritiene corretto l'operato del Comune di Campione d'Italia in merito agli atti sul fabbisogno di personale dopo la dichiarazione di dissesto.
Scritto da Amr
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Il Comune di Campione d'Italia, a seguito "della dichiarazione di dissesto finanziario e alla drastica riduzione della pianta organica, è intervenuto, con i provvedimenti impugnati, per ridefinire il fabbisogno del personale in ottica programmatoria e per apportare correttivi ritenuti necessari, rispetto ai quali non si rilevano elementi di palese contraddittorietà, travisamenti dei fatti o disparità di trattamento".Lo sottolinea il Consiglio di Stato, nel parere al ministero dell'Interno espresso in merito al ricorso presentato da un soggetto (indicato come "omissis", presumibilmente un cittadino) al presidente della Repubblica e per chiedere l'annullamento di diversi atti disposti nel 2022 dal Comune di Campione d'Italia, guidato da Roberto Canesi.
Tra questi atti, figura la delibera con cui la giunta comunale ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di Personale (Ptfp) relativo al triennio 2022-2024, ove ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 posti vacanti di cat. D in sostituzione del personale cessato; ma anche quella con cui l’amministrazione ha determinato di trasformare di n. 2 posti vacanti di cat. C (Istruttore Amministrativo) in n. 2 posti di cat. D (Istruttore Direttivo).
Nel suo parere, il Consiglio di Stato evidenzia che, "come correttamente sottolineato nella sua memoria di controdeduzioni dal Comune, l’articolo 53, comma 13, del contratto collettivo si riferisce peraltro ai dipendenti che 'hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale' e non ai casi, come quello in esame, in cui il posto part-time è stato istituito ex novo con le delibere conseguenti alla dichiarazione di dissesto finanziario".
Il Consiglio di Stato è dunque del parere di respingere il ricorso, e di dichiararlo inammissibile nella parte relativa alla domanda di annullamento delle determinazioni nn. 144 e 146 del 9 e 18 agosto 2022 dell’Area servizi interni del Comune e degli avvisi pubblici di mobilità, convenendo con il rilievo formulato dal Ministero nella relazione istruttoria circa l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia di mobilità.