Tra politica e magistratura, Campione d’Italia in attesa
Lunga settimana di attesa, a Campione d’Italia, che si chiude senza che il tribunale di Como abbia comunicato la sua decisione in merito alla richiesta della società di gestione del Casinò di avere del tempo congruo per integrare la documentazione del piano di concordato presentato ormai due anni e mezzo fa.
IL NUOVO GOVERNO – Intanto, si chiude pure una lunga settimana di attesa per l’Italia tutta, che ha visto nascere ieri sera, 12 febbraio, il nuovo Governo Draghi. Un Governo che, per quanto riguarda i casinò non prevede al momento sostanziali novità, dal momento che alla guida del Viminale, che ha diretta competenza in materia di vigilanza sulle Case da gioco, resta Luciana Lamorgese.
Semmai, quello che interessa maggiormente casinò e aziende è l’istituzione del ministero del Turismo, che sarà guidato dal leghista Massimo Garavaglia, mentre Francesco Boccia, del Pd, lascia il ministero degli Affari generali e delle Autonomie a Maria Stella Gelmini, di Forza Italia.
IL MILLEPROROGHE – In questo contesto, si riavviano i lavori della prima e quinta commissione della Camera sul disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe. L’esame delle proposte emendative riprende mercoledì prossimo, un giorno prima, dunque, che l’Aula voti la fiducia al Governo Draghi, atteso oggi al Colle per il suo giuramento.
Tra gli emendamenti segnalati ce ne sono ben tre che riguardano Campione d’Italia, tuttavia, in considerazione del fatto che i tempi per la conversione in legge del Milleproroghe si stringono, pena decadenza dello stesso (entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) è possibile che venga decisa una ulteriore scrematura delle proposte di modifica, una scelta che potrebbe andare a “colpire” anche Campione.
Tuttavia, almeno per ora restano in campo tre proposte.
L’EMENDAMENTO DEL BARBA – Il primo emendamento oggetto di segnalazione è quello dei deputati di Italia Viva Del Barba e Marco Di Maio, relativo ai conti del Comune e al trattamento dell’imposte sui redditi.
18-bis. Al comma 2-quinquies dell’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell’ente. A tale fine, nell’anno 2021, è anticipato un importo, in un’unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all’articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’erogazione del contributo di competenza per l’anno 2021.
L’anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell’articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all’articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016 ». 18-ter. All’articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: « e fino all’esercizio 2025 ».
18-quater. All’articolo 188-bis comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l’abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune ».
18-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 18-bis a 18-quater, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.177. Del Barba, Marco Di Maio.
L’EMENDAMENTO BRAGA – Reca le firme dei deputati del Pd Braga, Fragomeli e Lorenzin, il secondo emendamento segnalato, con il quale si chiede di prorogare al 2027 il criterio su cui calcolare l’anticipazione di tesoreria (la media delle Entrate dei primi 3 Titoli accertate dal 2015 al 2017, anziché dell’ultimo bilancio consuntivo approvato) e ciò in quanto nel 2018-2019 e 2020 non è stato fatto alcun Rendiconto Consuntivo e si prorogano di un anno i benefici previsti per chi investe a Campione d’Italia, soprattutto alla luce del fatto che nel 2020 non c’é stato quasi nessuno che è venuto a investire a causa della pandemia.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione
europea, la misura di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All’articolo 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».
3.87. Braga, Fragomeli, Lorenzin.
L’EMENDAMENTO BIPARTISAN – Prima dichiarato inammissibile e poi riammesso, è a firma congiunta di Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle il terzo emendamento, relativo nello specifico al Casinò. Esso punta a prorogare un termine scaduto il 28 febbraio 2013, al 31 marzo 2021, in relazione alla revisione dello statuto della società per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia, nonché ad abrogare le disposizioni in merito alla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito a valere sui proventi della casa da gioco.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
19. All’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell’interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi socio-occupazionale di Campione d’Italia di cui all’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 ».
20. Il comma 2 dell’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è abrogato.
1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.