Pare proprio vero, si riprende a parlare di casinò, quasi come nel 1992. Allora si accennava di casinò terrestri fissi, stagionali e sulle navi da crociera. Al momento quest’ultima opzione manca.
Da qualche giorno leggo su gioconews.it di questi argomenti, con l’occasione, dico la mia trattando di mie personali convinzioni dovute sia all’esperienza del passato lavorativo e nel sindacato.
Allorquando si parla del futuro delle attuali case da gioco di Saint Vincent, Venezia, Campione e Sanremo si è invogliati, solitamente, a portare due esempi e per quanto a mia conoscenza: quello della gestione privata sino al 30 giugno 1994 a Saint Vincent e quello della gestione pubblica dal primo luglio in poi, sempre in Valle d’Aosta dove ho lavorato per tantissimi anni.
Ma esiste, in tema di gestione, una ulteriore modalità, quella mista con capitale pubblico e privato si tratta di vedere in quale quantità partecipativa, insomma di chi deve essere la maggioranza?
Proviamo ad esaminare i pro e i contro delle due scelte, sempre a mio avviso.
Parlo di quello che ritengo più valido e ne indico le motivazioni:
- Maggioranza al privato, 60 per cento contro il 40 per il pubblico.
Quali i vantaggi della parte pubblica?
1) imporre le condizioni per essere azionista privato (si vedano proposte nei precedenti disegni e progetti sino a comprendere la cessione di quote e/o azioni anche mortis causa);
2) facilità di imporre una metodologia per il controllo sulla regolarità del gioco a mezzo del capitolato;
3) la parte pubblica può detenere un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale;
4) il management non dovrebbe essere più troppo collegabile alla politica;
5) la politica produttiva può subire e/o seguire le idee del Cda sempre che la parte politica rappresentata abbia le informazioni utili sul trend nazionale e domestico anche supportate dalla metodologia del controllo di cui si fa cenno al punto 2.
Una questione mi pare abbastanza chiara: tutte le entrate hanno natura giuridica tributaria. La tassa di concessione che il gestore paga all’ente pubblico tiene conto dell’esistenza di una parte delle mance che rimane all’azienda. Una è nel contratto tra concedente e concessionario, l’altra fa parte della trattativa sindacale (è successo a Venezia).
Quanto precede promana da quello che riportano i decreti istitutivi ad iniziare dal 1927 (n-2448 per Sanremo), dal contenuto del sentenza della Corte Costituzionale del 2020 n.90, e non ero per Saint Vincent. Senza sottacere la rilevanza i una sentenza del 1954 che non riporto per non appesantire il tema in parola.
È abbastanza intuitivo che la natura giuridica delle entrate in parola possa influire sul giudizio della Corte dei conti. Allo stesso tempo non si potrebbe ignorare la continua presenza dei controllori dell’ente pubblico concedente e in qualunque tipologia gestionale.
L’articolo 19 del Decreto Legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia alle gestione di cui al R.D.L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si da luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Ecco la motivazione per la quale la natura tributaria delle entrate è attribuibile a tutte le case da gioco.
Se non ricordo male era l’esito di una discussione col fisco relativamente alle mance delle due case da gioco. Per la parte di competenza delle rispettive gestioni.
Desidero riportare una parte del Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448:
Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926n n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso,nel 1933 identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 i data 14 gennaio 1937.
È proprio il seguente e già citato art.1. “È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”.
È lecito evincere che le deroghe alle norme del codice penale, dall’art. 718 all’art. 722 relative al gioco d’azzardo, siano state atte allo scopo preciso di risanare la finanza degli Enti locali periferici interessati.
Si potrebbe, personalmente si può, ritenere che la richiesta di casa da gioco in alcune località di sicuro interesse turistico siano fondate proprio su quanto precedentemente esposto.