Ora è ufficiale. O meglio, è in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 ottobre che "autorizza l’Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia a tassazione". Questa decisione, che avrà evidenti benefici anche sul Casinò in fase di riapertura, "si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026" ma tuttavia, "qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali".
LA VICENDA - Con lettera del 7 agosto 2020, si ricorda nella premessa alla decisione, le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. L’Italia ha comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 gennaio 2021.
LE PECULIARITA' DI CAMPIONE - Il comune di Campione d’Italia è un’exclave italiana in Svizzera con un’estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua. La zona montagnosa limita lo sviluppo urbano, l’insediamento di attività industriali e la sua accessibilità complessiva. La posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d’Italia sia dalla Svizzera che dall’Italia. Inoltre, l’ingresso di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione il 1° gennaio 2020 ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese. Inoltre, Campione d’Italia sta vivendo una grave crisi economica, aggravata dalla pandemia di Covid-19.
LE FINALITA' - Al fine di attenuare gli elevati costi energetici a Campione d’Italia, la tassazione su alcuni prodotti energetici dovrebbe essere ridotta.
L'ESAME DELLA COMMISSIONE - La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non può essere considerata incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte sia per il gasolio che per l’elettricità rimarrebbero pari o superiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e compenserebbero in parte l’aumento dei costi energetici nel comune di Campione d’Italia. Questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.
È opportuno pertanto autorizzare l’Italia ad applicare, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità erogati nel comune di Campione d’Italia.
LA RETROATTIVITA' - Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare evitare gli effetti destabilizzanti dovuti alle attuali condizioni economiche, sociali e geografiche di Campione d’Italia e assicurare condizioni di parità mediante l’attenuazione degli elevati costi energetici, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della misura di deroga, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura di deroga non ne intacca i diritti e obblighi.
LA DURATA - Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire al comune di Campione d’Italia un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
La presente decisione, si sottolinea infine nella premessa, non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.