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Federgioco, ecco la nuova bozza di Ccnl

03 settembre 2014 - 08:27

Federgioco ha rivisto, corretto e inviato alle organizzazioni sindacali la bozza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei quattro casinò italiani. Le modifiche tengono conto delle indicazioni emerse nell’ultimo incontro di luglio. La nuova bozza sarà discussa nell’incontro fissato per il 22 settembre all’hotel Ibis, in via Finocchiaro Aprile 2, a Milano.

Scritto da Anna Maria Rengo

 

LE MODIFICHE APPORTATE

Il documento evidenzia le modifiche apportate al testo originariamente presentato da Federgioco.

Per quanto riguarda le premesse al Ccnl, al nuova formulazione prevede che per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli partecipativi ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.

 

DECONTRIBUZIONE E DETASSAZIONE – L’impegno delle Parti sociali nei confronti del Governo è rivolto alla introduzione definitiva e  strutturale del sistema di decontribuzione del salario variabile, fra cui le somme erogate con la finalità di incrementare la produttività e la flessibilità.

 

FORMAZIONE – Interamente riformulata la parte sulla formazione. Le Parti condividono che l’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela sono una valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. Per questo con il presente contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale e si propongono di individuare gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, riconoscendo nell’Ente Bilaterale di settore la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.

Le  Parti si impegnano a sviluppare e sostenere le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio. Al tempo stesso le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto tra Governo e Parti sociali – da riprodurre anche in sede regionale - con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale, con particolare riguardo al settore delle Case da Gioco.

Nell’ambito del confronto di cui sopra andrà promossa la costituzione di un albo professionale dei croupier con evidenza di titoli e requisiti di iscrizione.

 

LA SFERA DI APPLICAZIONE – Quanto alla sfera di applicazione, il presente Ccnl costituisce sin dalla data della sua sottoscrizione il contratto di riferimento per le Case da Gioco e sarà immediatamente applicato ai nuovi assunti e decorre dal 1° gennaio 2015 e avrà la durata di tre anni sia per la parte economica che per la parte normativa.

 

INSCINDIBILITA’ DELLE NORME CONTRATTUALI - Il presente Ccnl, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende delle Case da Gioco ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali di settore.

 

OSSERVATORIO PARITETICO NAZIONALE DI SETTORE - (1) Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti provvederanno all’istituzione dell’Osservatorio Paritetico Nazionale di Settore che avrà competenze di indirizzo e partecipazione sulle seguenti materie:

a) politiche attive del lavoro,

b) parità di genere,

c) politiche di sviluppo e sostegno dell’occupazione sia in termini qualitativi che quantitativi,

d) applicazione delle norme di legge  e di contratto in materia di contratti cosiddetti atipici (a titolo esemplificativo: contratti a tempo determinato, somministrazione, apprendistato),

e) raccolta e analisi degli indicatori sui volumi di gioco e dei valori economici ad essi connessi,

f)  archivio e conservazione di atti, accordi, contratti, statuti, regolamenti che direttamente o indirettamente definiscono e normano il rapporto di lavoro;

g)  archivio e conservazione del Codice Etico prodotto dalle singole aziende ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.  

(2) Per ciascuna materia l’Osservatorio Paritetico Nazionale di Settore stabilirà gli obiettivi e gli strumenti di intervento e di controllo.

(3) L’Osservatorio Paritetico Nazionale di Settore potrà avvalersi del supporto di commissioni tecniche all’uopo istituite.

 

L’ENTE BILATERALE - (1) Le Parti stipulanti il Ccnl Case da Gioco, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo dell’ente bilaterale e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati dalla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività dell’ente bilaterale non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, si impegnano entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, avuto riguardo alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi interconfederali, a istituite l’Ente Bilaterale per le Case da Gioco.

(2) L’Ente Bilaterale avrà competenze sulle seguenti materie:

a)  sicurezza sociale (welfare), anche con riguardo agli ammortizzatori sociali, alla previdenza integrativa e al sostegno sanitario,

b)  formazione e addestramento del personale,

c) sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo ai profili di prevenzione e qualità ambientale,

d) assistenza nell’interpretazione e nella gestione dei contratti di lavoro a livello nazionale e aziendale;

e) procedure di arbitrato e conciliazione, per gli effetti di cui agli artt. 409 e ss. del c.p.c. ed eventuali altri atti aventi forza di legge.

(3) L’Ente Bilaterale potrà avvalersi del supporto di commissioni tecniche all’uopo istituite.

 

IL PREMIO DI RISULTATO - A livello aziendale sarà di volta in volta valutata la rilevanza ai fini dell’incidenza sul trattamento di fine rapporto.

 

I DIRIGENTI SINDACALI - (3) Il trasferimento del dirigente sindacale avviene nei limiti di cui all’art. 22 legge 300/1970.

(4) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere elettori per l’elezione delle RSU i lavoratori a tempo determinato il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

 

I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI - (1) I componenti dei Direttivi Nazionali e Territoriali delle organizzazioni firmatarie il presente Ccnl hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misura massima di 96 ore per anno.

(3)  Il diritto su riconosciuto spetta a:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;

b)  5 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti e in tal caso il numero include anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

c)  7 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti, ivi inclusi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

d)  9 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano oltre 600 dipendenti, ivi inclusi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

(4) Qualora non sia stata costituita la RSU si applicano alle RSA i parametri di cui alla legge 20 maggio 1970 n° 300.

(5) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili per componente in aggiunta a quanto previsto dall’art. 23 l. 300/1970.

 

DIRITTO DI AFFISSIONE - (1) E' consentito ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, nonché ai rispettivi patronati, di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.

(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie sindacali.

(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione aziendale.

 

ASSEMBLEA - (2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione aziendale con anticipo di ventiquattrore e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno retribuite.

(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati o dei loro enti / associazioni di riferimento.

(5) Le riunioni non potranno di norma superare, singolarmente, le tre ore di durata.

 

REFERENDUM - (1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla RSU / RSA  tra tutti i lavoratori dell’azienda.

 

LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - (1) La classificazione del personale delle Case da Gioco, la cui tabella riassuntivo è contenuta in allegato, risponde alla logica, già seguita da altri settori, di introdurre la categoria di quadro (livello Q) e di fissare per la classificazione unica degli altri dipendenti, livelli entro i quali allocare figure con identico contenuto professionale ed individuare, quindi, criteri di riferimento per avviare un processo di omogeneizzazione.

(2) L'inquadramento per la classificazione unica dei dipendenti è articolato in tre fasce , denominate A, B e C, così come già regolato dal Verbale d’Accordo firmato il 17 marzo 1997 presso il Ministero del Lavoro.

(3) Nella fascia A, nella quale sono compresi due livelli, A1 e A2, rientrano quei profili -professionali che, in linea con le declaratorie si riferiscono ai lavoratori che espletano funzioni di elevato contenuto professionale ed autonomia operativa e/o decisionale.

(4) Nella fascia B, nella quale sono compresi tre livelli, B1, B2 e B3, rientrano quei profili professionali che, in linea con le declaratorie, si riferiscono ai lavoratori che, espletano un ruolo di coordinamento, di concetto e di alta specializzazione.

(5) Nella fascia C, nella quale sono compresi tre livelli, C1, C2 e C3, rientrano quei profili professionali che, in linea con le declaratorie, si riferiscono ai lavoratori che espletano un ruolo di tipo esecutivo.

(6) Le tre suddette fasce sono caratterizzate da un importo retributivo, determinato da una soglia minima e da un tetto, i cui elementi sono regolati al successivo Titolo IV.

 

L’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - (1) Le Parti, consapevoli del fatto che, nonostante l’impegno finalizzato all'omogeneizzazione, sussistono nelle diverse Case da Gioco modelli organizzativi differenti, concordano sulla possibilità di definire, in sede aziendale, ulteriori livelli parametrali e retributivi riferiti a lavoratori che, pur inquadrati in uno dei suddetti otto livelli, svolgano mansioni di più elevato contenuto professionale.

(2) In tale ottica, a livello aziendale, le Parti dovranno uniformarsi alla norma di prima applicazione che segue.

(3) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, in sede aziendale, si procederà ad inserire tutti i dipendenti nelle fasce e nei livelli di inquadramento del predetto contratto, operando attraverso un confronto tra le Parti (azienda ed organizzazioni sindacali firmatarie) che, raffrontando le declaratorie contrattuali con le mansioni effettivamente svolte nell'organizzazione del lavoro esistente, definisca il livello di inquadramento spettante.

(4) In sede di prima applicazione del nuovo inquadramento, le Parti potranno concordare aziendalmente dei valori retributivi parametrali (V.R.P.) in aggiunta al minimo tabellare, previsto dal livello di inquadramento spettante per quei profili professionali le cui funzioni non siano riconducibili alla declaratoria contrattuale di livello o per profili professionali specifici e Particolari - nel rispetto del principio di equivalenza relativa delle mansioni - con il vincolo che il valore retributivo parametrale (V.R.P.) aggiunto al livello di inquadramento non potrà, in nessun caso, eguagliare il minimo tabellare del livello superiore o il trattamento tabellare di partenza previsto per la fascia superiore ( A, B, C). (5)  Il confronto negoziale, in sede aziendale, dovrà necessariamente concludersi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto nazionale; nel caso si verifichi un mancato accordo su specifici profili professionali entro i termini suindicati, si demanderà il problema alla commissione paritetica nazionale di cui all’art. 18.

 

QUADRI - (1) Ai sensi della l. 190/1985 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del r.d.l. 1130/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.

(2) Appartengono a questa categoria j lavoratori che fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda ed espletando un ruolo di contenuto professionale superiore a quello del 1° livello, abbiano, per i compiti di responsabilità ,gestionale ed organizzativa loro attribuiti, con carattere di continuità, la responsabilità di risorse e strutture di rilevante complessità o di aree fondamentali, articolati in più unità; ovvero lavoratori che svolgano anche singolarmente attività di notevole importanza, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali essendo preposti a processi e programmi di elevata valenza strategica per l'Azienda.

 

CATEGORIE E LIVELLI PROFESSIONALI

FASCIA  A) – DECLARATORIA

Livello A1)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da discrezionalità di poteri di equivalente rilevanza con facoltà di iniziativa ed autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali loro impartite e con responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; nonché lavoratori che svolgano funzioni di coordinamento esecutivo di carattere generale o di responsabilità di un settore organizzativo di notevole rilevanza economica e/o gestionale dell'Azienda o di una pluralità di uffici.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Ispettore Capo, Commissario Capo.

- Ruolo degli Amministrativi: Responsabile Settore, Lavoratore di elevata professionalità, iniziativa ed autonomia decisionale.

Livello A2)

Appartengono a questo livello i lavoratori che guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale ed operativa singoli uffici o una pluralità di reparti; ovvero lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, svolgano mansioni di rilevante contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Ispettore, Commissario.

- Ruolo degli Amministrativi: Responsabile Ufficio, Lavoratore con funzioni di rilevante contenuto professionale e con autonomia operativa.

 

FASCIA B) – DECLARATORIA

Livello B1)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano Particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui al punto precedente hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori organizzati in reparto.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Capo Tavolo Cassiere di Sala.

- Ruolo degli Amministrativi: Responsabile Reparto, Impiegato di concetto con Particolari conoscenza tecniche ed esperienza e/o coordinatore di altri lavoratori, Programmatore CED, Tecnico provetto di Manutenzione Slot, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello B2)

Appartengono a questo livello i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a squadre operative, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa tecnico-pratica e relative operazioni complementari che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Sottocapo.

- Ruolo degli Amministrativi: Capo Squadra / Reparto operaio, Impiegato di Concetto , Tecnico Manutenzione Slot, Fisionomista, Controllo Amministrativo, Lavoratore Addetto al Controllo e Rilascio Tessere nonché alle Informazioni e Accoglimento Clienti, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello B3)

Appartengono a questo livello i lavoratori con specifiche conoscenze tecniche e con esperienza professionale specializzata tale da consentire autonomia ed esecuzione a regola d'arte e gli Impiegati di concetto in possesso di una specifica preparazione professionale.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Impiegato di gioco con particolare ed elevata professionalità acquisita (in sede di prima applicazione le Parti firmatarie del presente CCNL definiranno aziendalmente, avuto riguardo all’organizzazione del lavoro, nonché in relazione alla polifunzionalità  e professionalità effettivamente espletate, la collocazione nei livelli B2 e B3 dell’Impiegato di Chemin de Fer e dell’apicale degli Impiegati Tecnici di Gioco (anche in caso di assenza della figura di Sottocapo) nel rispetto della equivalenza relativa fra le mansioni).

- Ruolo degli Amministrativi: Impiegato d’Ordine con esperienza e anzianità nel ruolo, Impiegato di Concetto – iniziale, Operaio Specializzato, Cassieri Amministrativi Slot, Tecnici Slot, Addetto al Rilascio Tessere, Valletto qualificato con diploma e/o Scuola Alberghiera e conoscenza lingue, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

 

FASCIA C) - DECLARATORIA

Livello C1)

Appartengono a questo livello gli operai e Ausiliari, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche che svolgono compiti esecutivi, i quali richiedono adeguate conoscenze del lavoro e gli Impiegati d'ordine in possesso di adeguate capacità professionali comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità, con meno di 2 anni di anzianità nel ruolo.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Impiegato di Gioco con professionalità superiore a quella del livello C2 ovvero con più di 5 anni quale Impiegato di Gioco.

- Ruolo degli Amministrativi: Portiere a contatto con i Clienti, Valletto, Impiegato d’ordine – iniziale, Operaio Qualificato, Collaboratore Slot, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello C2)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività con un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

 

PROFILI PROFESSIONALI

- Ruolo dei Tecnici: Impiegati di Gioco con professionalità intermedia.

- Ruolo degli Amministrativi: Operaio comune con esperienza, Garagista, Addetto piazzale, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello C3)

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività, anche con macchine già attrezzate.

 

PROFILI PROFESSIONALI

-  Ruolo dei Tecnici: Impiegati di Gioco (in sede di contrattazione aziendale verranno definiti i meccanismi, i requisiti professionali e/o di anzianità per la permanenza nel livello C3 e per il passaggio nei livelli C2 e C1 C3).

-  Ruolo degli Amministrativi: Operaio comune, Accesso ausiliari, Posteggiatore, Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

 

L’APPRENDISTATO - (2) Il piano formativo deve essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, anche sulla base di moduli o formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva, o dall’Ente Bilaterale.

(3) I contratti di apprendistato stagionale possono avere una durata inferiore a sei mesi.

 

IL NUMERO DI APPRENDISTI - Il numero complessivo di apprendisti che la casa da gioco può utilizzare non può superare il rapporto di tre a due rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al mantenimento in servizio del 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - (1) Le aziende iscriveranno tutti gli apprendisti al fondo Unisalute alla scadenza delle rispettive polizze in essere.

 

CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE - (1) Nell’ambito della contrattazione decentrata potranno essere concordate le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente.

(2) Il consenso del lavoratore sulle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.

(3) Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.

(4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.

(5) E’ prevista la corresponsione di una maggiorazione oraria da definire a fronte dell’introduzione di clausole flessibili e / o elastiche. Tali maggiorazioni non rientrano nella retribuzione ai fini contrattuali,  ed è conseguentemente escluso  il loro riflesso su ogni altro istituto retributivo.

(6) L’eventuale rifiuto del lavoratore di sottoscrivere clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né giustifica l’adozione di provvedimenti disciplinari.

(7) Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di recedere dalla clausola flessibile o elastica, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 61/2000, anche nei seguenti casi:

- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa.

(8) Il recesso, in forma scritta, nei casi di cui al comma precedente, potrà essere effettuato quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, e dovrà essere accompagnato da un preavviso di almeno un mese.

(9) A seguito del recesso di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

(10) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

 

DIRITTO DI PRECEDENZA PER I LAVORATORI STAGIONALI - (1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e per la medesima attività.

(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(3) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda nell’ambito di un procedimento disciplinare.

 

DISCIPLINA DELLA PROROGA - (1) La proroga dei contratti a termine è regolata dall’art. 4 d.lgs. 368/2001 e successive modificazioni.

 

SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE - (1) La successione dei contratti è disciplinata dall’art. 5 d. lgs. n. 368/2001 con le esclusioni ivi previste per i lavoratori stagionali (comma 4-ter) e per i lavoratori di cui all’art. 10 comma 3 dello stesso decreto.

(2) Avvalendosi del rinvio alla contrattazione collettiva previsto all’art. 5 comma 4-bis primo periodo d.lgs. 368/2001 le Parti stabiliscono in 48 mesi il periodo complessivo ivi previsto oltre il quale il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Il sistema nazionale di previdenza complementare esistente (BYBLOS) sarà esteso alle aziende del settore alla scadenza naturale degli accordi aziendali esistenti.

 

L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - (1) Il sistema nazionale di assistenza sanitaria integrativa esistente (Unisalute) sarà esteso alle aziende del settore alla scadenza naturale degli accordi aziendali esistenti.

 

IL RINNOVO DEL CONTRATTO - (1) Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. (2) Salvo il caso di disdetta, il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

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