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Tar Campania: 'No a raccolta di gioco senza agibilità del locale'

10 maggio 2018 - 14:45

Il Tar Campania respinge il ricorso di un esercente contro l'ordine di cessazione della raccolta di gioco per mancanza di agibilità dei locali.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'No a raccolta di gioco senza agibilità del locale'

 


"Il provvedimento adottato è correlato a precedenti atti amministrativi divenuti inoppugnabili, quali l’ordine di 'non effettuare il comunicato mutamento di destinazione d’uso ancorché senza opere…la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria eventualmente iniziati…', il provvedimento con il quale il Responsabile del Settore Edilizia ordinava al ricorrente e al conduttore dell’immobile 'la rimozione a propria cura e spese del portone d’ingresso … e il ripristino e relativa destinazione d’uso dello stato quo ante dei luoghi…', il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di annullamento in autotutela del precedente certificato di agibilità, prot. n. 5005".

Lo ricordano i giudici del Tar della Campania nel respingere il ricorso di un esercente contro Comune di Amalfi, Questura di Salerno e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per aver disposto l’immediata cessazione dell’attività commerciale di raccolta giochi pubblici per la mancanza del certificato di agibilità.


"La presentazione di un’istanza ex art. 25 comma 5 bis del D.P.R. n. 381 del 2001 - in disparte la questione se la norma evocata a sostegno dell’istanza presentata sia stata, o meno, abrogata in data 25.11.2016 dal D.lgs. n. 222 - non si profila ad un sommario esame idonea a superare i precedenti provvedimenti, in cui si è stabilita espressamente la mancanza del requisito dell’agibilità.
Il pregiudizio grave ed irreparabile paventato dall’istante consiste, principalmente, in conseguenze meramente patrimoniali che, se del caso, potranno essere ristorate dal Comune, in caso di accoglimento del ricorso e di accertamento di una responsabilità dell’ente locale", concludono i giudici amministrativi.

 

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