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Totogol, la Cassazione condanna arbitro a risarcire il Coni

10 gennaio 2019 - 10:39

- Leggi la sentenza La Corte di Cassazione condanna un arbitro a risarcire il Coni per 271.677 euro per danno erariale in relazione a una partita 'aggiustata'.

Scritto da Redazione
Totogol, la Cassazione condanna arbitro a risarcire il Coni

“Non solo l'arbitro non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ma che, al fine della configurabilità della responsabilità contabile, sicuramente manca, una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico che ha subito il danno. È atteso che l'arbitro è soggetto estraneo alla struttura organizzativa della pubblica amministrazione e si trova ad operare, rispetto alla gestione pronostici, nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale svolto per altre precipue finalità, con conseguente evidente difetto di giurisdizione della Corte dei conti”.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e quindi ha confermato la condanna un arbitro a risarcire il Coni per 271.677 euro per danno erariale in relazione a una partita “aggiustata” il cui risultato era tra quelli rilevanti per il concorso Totogol.
 
“Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite – si legge nella sentenza - quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale, che ben può essere un soggetto privato e l'ente pubblico danneggiato e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
 
“Sulla base di questi principi – spiega ancora la sentenza - devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti i requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal Coni nella vicenda in esame. L'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale, è associato all'Aia (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della Figc (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al Coni (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico). L'arbitro, nell'esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco.
 
La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite.
 
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del Coni, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l'ente pubblico idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte de conti”.

 

 

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